Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali in materia  di  debito  pubblico,  ai  buoni  emessi  con  il
presente  decreto  si  applicano le disposizioni del decreto-legge 19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre 1986, n. 759, con la  precisazione  che  la  ritenuta  sugli
"altri  proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di rimborso
dei buoni in questione, su L. 5,05, per ogni cento lire  di  capitale
nominale,  pari  alla  differenza  fra il capitale da rimborsare e il
prezzo  fisso  di  cui  al   precedente   art.   1,   tenendo   conto
dell'arrotondamento  alle  cinque  lire, per difetto o per eccesso, a
norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.