Art. 6.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente  decreto  e'  affidata  alla
Banca   d'Italia.   Alla  stessa  Banca  d'Italia  sono  affidate  le
operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi,  di
cui  al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono
essere effettuate dal 18 al 20 maggio 1992.
  I rapporti tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia,
conseguenti  alle  operazioni in parola, saranno regolati dalle norme
contenute in apposita convenzione da stipulare.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara' corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale
dei  titoli  al  portatore  effettivamente  sottoscritti  e di quelli
nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto  dell'art.  1,
una   provvigione  dell'1%,  contro  rilascio  di  apposita  ricevuta
all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero
dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.
  Tale provvigione verra' attribuita,  in  tutto  o  in  parte,  agli
incaricati  del  collocamento partecipanti all'asta in relazione agli
impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non
applicare  alcun  onere  di  intermediazione  sulle sottoscrizioni di
terzi e di provvedere, senza richiedere alcun  altro  compenso,  alla
consegna  dei  titoli  agli  aventi  diritto,  i  quali sono tenuti a
corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione,  pari  al  prezzo
fisso  di emissione maggiorato dell'importo marginale del "diritto di
sottoscrizione", nonche' i dietimi di interessi dovuti.
  L'ammontare della provvigione sara' scritturato  dalle  sezioni  di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".