Art. 7.
  Le  offerte  degli  operatori, fino ad un massimo di cinque, devono
essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia  e
devono  contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni  che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Il prezzo offerto e'  costituito  dal  prezzo  fisso  di  emissione
stabilito  in  L.  94,95%  e  dall'ulteriore  importo del "diritto di
sottoscrizione" che si intende pagare. Tale maggiorazione puo' essere
di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo  di
detta  cifra;  eventuali  maggiorazioni  di  importo  diverso vengono
arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di  ogni  indicazione  di
maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale.
  Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere  indicate  le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento di quanto dovuto
per i titoli risultati assegnati.