Art. 15.
  L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi
sui certificati di credito e al rimborso, anticipato  o  a  scadenza,
dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento occorrente per
l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.
  Le  somme  occorrenti  per  le  suddette  operazioni  di  pagamento
verranno versate alla Banca d'Italia, che  terra'  all'uopo  apposita
contabilita'.
  I  rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni
suindicate  saranno   regolati   da   apposita   convenzione,   salva
l'applicazione,  nelle  more,  di quella stipulata in data 16 ottobre
1984.
  La consegna dei certificati di credito  alle  filiali  della  Banca
d'Italia  sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro Provveditorato
generale dello Stato.
  Tutti  gli  atti  comunque  riguardanti   la   sottoscrizione   dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la  corrispondenza  della  Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di
registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.