Art. 15. L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia. Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984. La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro Provveditorato generale dello Stato. Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.