Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 19 maggio e al 19 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola e' pagabile il 19 novembre 1992 e l'ultima il 19 maggio 1998. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico. Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.