Art. 5.
  Gli  interessi  sui  certificati  di  credito  con   opzione   sono
corrisposti  in due rate semestrali posticipate, al 19 maggio e al 19
novembre di ogni anno di durata del  prestito.  La  prima  cedola  e'
pagabile il 19 novembre 1992 e l'ultima il 19 maggio 1998.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali  della  Banca  d'Italia,  al netto della ritenuta fiscale del
12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti  arrotondando,
se  necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2  lire
e  50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da
lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri  tagli
verra'  determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito con  opzione  sono
equiparate,  a  tutti  gli  effetti,  a  quelle  dei titoli di debito
pubblico e godono  delle  garanzie,  privilegi  e  benefici  ad  esse
concessi.