LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP
definisca,  in  base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi
alla  cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento
e  i  parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta
da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
  Visto  l'art.  22 della suddetta legge che prevede che "assicurando
prezzi  e  parametri  incentivanti  nel  caso  di nuova produzione, i
prezzi  relativi  alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel,
al  vettoriamento  e  i  parametri relativi allo scambio dell'energia
elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assim-
ilate,  vengano  definiti  dal  CIP  ed aggiornati almeno con cadenza
biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
  Considerato  che  il  medesimo articolo di legge prevede che il CIP
definisca  le  condizioni  tecniche  generali per l'assimilabilita' a
fonte rinnovabile;
  Visti  i  provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14
novembre 1990;
  Visti  il  Piano  energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE
n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988;
  Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il
coordinamento  degli  strumenti  pubblici  in  materia  di  risparmio
energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);
                              Delibera:
  A  partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in
materia  di  energia  elettrica  prodotta  da impianti installati sul
territorio  nazionale  alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili
ed  assimilate  ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio
1991, n. 9.
  Si considerano nel seguito tre classi di impianti:
    a)  alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia
idraulica,  le  risorse  geotermiche,  le  maree, il moto ondoso e la
trasformazione  dei  rifiuti  organici  ed  inorganici  o di prodotti
vegetali;
    b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di
cogenerazione,  intesa come produzione combinata di energia elettrica
e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico
ed  altre  forme  di  energia recuperabile in processi e in impianti;
nonche'  quelli  che  utilizzano  gli  scarti  di  lavorazione e/o di
processi   e   quelli   che   utilizzano   fonti   fossili   prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati;
    c)   alimentati  da  fonti  convenzionali:  quelli  per  la  sola
produzione  di  energia elettrica che utilizzano combustibili fossili
commerciali   ed   altri   impianti   non  rientranti  nelle  lettere
precedenti.
                              TITOLO I
    Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile
  Un  impianto  e'  assimilato  agli impianti che utilizzano fonti di
energia  rinnovabili  quando  l'indice  energetico  Ien  verifica  la
seguente condizione:
       Ee (1 Et)
Ien =     +     .     - a (maggiore o uguale) 0,51
       Ec 0,9 Ec
  dove:
Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
        netto  dell'energia  assorbita  dai  servizi ausiliari, sulla
        base del programma annuale di utilizzo;
Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;
Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i
        combustibili fossili commerciali;
     (1 Ee)
a =      - 1 ) . (0,51 -
    0,51 Ec
  Ai   fini   dell'assimilabilita'   la  comunicazione  al  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato prevista dall'art.
22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con:
   una  dichiarazione  giurata sul rispetto della suddetta condizione
da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante;
   elementi   tecnici  necessari  a  documentare  il  rispetto  della
suddetta  condizione  ed in particolare il programma di utilizzazione
del   calore   cogenerato   e/o   dell'energia   recuperata  e/o  del
combustibile di scarto;
   progetto  dettagliato  di  strumentazione dell'impianto necessaria
per la verifica del rispetto della suddetta condizione.
  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
sessanta   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della  suddetta
documentazione  comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per
il  settore  elettrico  (C.C.S.E.)  il  valore dell'indice energetico
dell'impianto.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
verifica   anche   nel  corso  dell'esercizio  la  sussistenza  della
condizione  tecnica  di  assimilabilita'  anche  avvalendosi  per  le
verifiche   sull'impianto   di   tecnici  specializzati  dell'Enel  e
dell'Enea.  Le  misurazioni  sull'impianto  verranno effettuate sulla
base della normativa vigente.
  Eventuali  variazioni  al  programma  di  utilizzazione  del calore
cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto
che  vengono  apportate  nel  corso dell'esercizio dell'impianto, non
dovute  a  causa  di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente
all'Enel.
  L'Enel  e'  tenuto  a  informare  il  Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato delle variazioni che comportino il non
rispetto   della   condizione   di   assimilabilita'   o  un  diverso
trattamento.   Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   in   caso   di   riscontro   positivo,  adotta  i
provvedimenti di conseguenza.
                              TITOLO II
Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti
   rinnovabili   o   assimilate:   prezzi   di  cessione  ad  imprese
   distributrici acquirenti.
  1.  Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui
data di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991.
  2.  Il  prezzo  di  cessione  per  la  nuova produzione da impianti
utilizzanti  fonti  rinnovabili o assimilate assume valori differenti
per tipologia di fonte a seconda che si tratti di:
   impianti  che  mettono a disposizione l'intera potenza o una quota
di potenza prefissata (tipo A);
   impianti che cedono le eccedenze (tipo B).
  I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.
  Quando  il  prezzo  e'  differenziato  fra ore piene e ore vuote le
fasce  orarie  sono  quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90.
Nel  presente  provvedimento  l'insieme  delle  ore di punta, di alto
carico  e  di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote
tutte le altre.
  I  prezzi  di  cessione  sono  basati sul costo evitato che risulta
composto come segue:
                   Caso di prezzo Caso di prezzo
                       unico differenziato
                                      Ore piene Ore vuote
                      (L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)

Costo di impianto 26 43
Costo di esercizio,
manutenzione e spese
generali connesse 9 15
Costo di combustibile 37 37 37
  Per  gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto
per  il  20%  nel prezzo base e per il restante 80% in funzione della
regolarita' di cessione come riportato in tabella 2.
  3.  Il  prezzo  di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti,
include  per  i  primi  otto anni di esercizio dell'impianto anche le
seguenti  componenti,  correlate  ai  maggiori  costi della specifica
tipologia di impianto.
                                      Ore piene Ore vuote
                      (L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)

  a) Idroelettrici: a
  serbatoio; a bacino;
  ad acqua fluente oltre
  3 MW . . . . . . . .   130
 b) Idroelettrici ad
 acqua fluente fino a
  3 MW . . . . . . . . 45 75
 c) Eolici e geotermici 78 130
 d) Fotovoltaici, RSU,
 biomasse . . . . . . 150 250
 e) Impianti che
 utilizzano combustibili
 di processo o residui 45 75
  f) Impianti assimilati
  che utilizzano combustibili
  fossili:
idrocarburi:
  Ien: 0,51 - 0,6 . . .   27
       oltre 0,6 .. . .   40
carbone:
  Ien oltre 0,51 . . .   50
 g) Impianti idroelet-
 trici potenziati   65
  Nei  casi  di impianti per i quali la condizione di assimilabilita'
di  cui  al precedente titolo I sussista con riferimento al programma
annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia
ceduta  in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in
base al presente punto.
  Il  riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai contributi
previsti  dalla  legge  9  gennaio  1991, n. 10, e segue i criteri di
cumulo  previsti  per  la  legge  stessa  nella  delibera CIPE del 26
novembre  1991.  A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale
rappresentante  dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e alla
C.C.S.E.  dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di
rinunciare   ad   eventuali   contributi   relativi  a  domande  gia'
presentate.   Copia   di  detta  dichiarazione  sara'  allegata  alla
convenzione di cessione.
  4.  In  mancanza  della  suddetta dichiarazione giurata i prezzi di
cessione  vengono  ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3
dei seguenti valori:
                                      Ore piene Ore vuote
                      (L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)

  a) Idroelettrici: a
  serbatoio; a bacino;
  ad acqua fluente oltre
  3 MW . . . . . . . .   50
 b) Idroelettrici ad
 acqua fluente fino a
  3 MW . . . . . . . . 20 34
 c) Eolici e geotermici 30 50
 d) Fotovoltaici, RSU,
 biomasse . . . . . . 52 86
 e) Impianti che utiliz-
 zano combustibili di
 processo o residui 20 34
 f) Impianti assimilati
 che utilizzano combustibili
 fossili:
idrocarburi:
  Ien: 0,51 - 0,6 . . .   27
       oltre 0,6 .. . .   31
carbone:
  Ien oltre 0,51 . . .   35
 g) Impianti idroelet-
 trici potenziati   31
  5.  Nei  casi in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore
piene  ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno 3.200 ore
piene  secondo  il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore
piene  e'  riconosciuto  anche  per  le  cessioni in ore vuote fino a
raggiungere  il  totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo
stesso programma di utilizzo.
  Per   impianti   caratterizzati   da   particolari   condizioni  di
funzionamento  (ad  esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi
tra  le  parti,  il prezzo di cessione previsto per le ore piene puo'
essere  applicato  anche  all'energia  ceduta  nelle ore vuote fino a
concorrenza  dell'energia  producibile  nelle  ore  piene  secondo il
programma  annuale  di  utilizzo. Questo criterio si applica anche ai
contributi alle imprese produttrici-distributrici.
  6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in
alternativa  al  prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti
rinnovabili  non  comprese  in  tale tabella, puo' essere fissato con
provvedimento  del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di
accertamento  dei  costi  da parte del comitato tecnico per l'energia
elettrica  da  fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento
CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.
  7.  Le  componenti  del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla
C.C.S.E.  entro  il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal
1› gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:
    a)  il  costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio,
manutenzione  e  spese generali connesse nonche' i valori di cui alle
lettere  da  a)  a  g)  dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati
sulla  base  della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per  l'intera  collettivita'  nazionale  registrata  nell'anno solare
precedente;
    b)  il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2
si  aggiorna  in  base  alla variazione percentuale registrata tra il
valore  medio  del  prezzo  del  metano  nell'anno  1992  riferito  a
forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con
consumo  superiore  a  50  milioni  di  metri  cubi rispetto a quello
dell'anno 1991.
  Il  valore  risultante  da tale aggiornamento sara' utilizzato come
valore  di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il
1993.  I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo
stesso criterio.
  I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con
il criterio commerciale.
  8.  Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli
che  determinano  un  aumento  del  15%  della  producibilita'  annua
complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore
di   punta;   il  conseguente  trattamento  si  applica  alla  totale
produzione.
  L'accertamento  di  detti  aumenti di producibilita' viene eseguito
dal comitato tecnico.
  9.  I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente
trattamento:
   nel  caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre anni
la  riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel
suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi;
   i  casi  di  potenziamento  che non abbiano connessione funzionale
ovvero   non  vincolino  o  non  siano  vincolati  dal  funzionamento
dell'impianto  esistente  seguono  la regolamentazione degli impianti
nuovi limitatamente alla sezione aggiunta;
   altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto,
comprensivo  di quello esistente, e seguono la regolamentazione degli
impianti  nuovi  quando  la potenza aggiunta sia almeno pari a quella
dell'impianto esistente.
  L'accertamento  della tipologia di potenziamento viene eseguito dal
comitato tecnico.
  10.   I   rifacimenti   degli  impianti  esistenti  che  comportino
l'acquisto  o  la  costruzione  della maggior parte dei componenti di
impianto  seguono  la  regolamentazione  degli impianti nuovi, previo
accertamento favorevole del comitato tecnico.
 11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo:
   agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia
prodotta  da  eventuali  apporti naturali di acqua non conseguenti al
pompaggio;
   agli  impianti  assimilati  che  utilizzano  idrocarburi  con  Ien
superiore  a  0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di
acqua.
  L'accertamento  delle  quantita' di energia derivante dagli apporti
naturali viene effettuata dal comitato tecnico.
  12.   Agli   impianti   che   utilizzano   fonti  fossili  prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento
relativo:
   agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a
0,6,  se  l'impianto  ha  una  potenza  elettrica inferiore a 30 MW e
l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep;
   agli  impianti  assimilati  che  utilizzano  idrocarburi  con  Ien
superiore  a  0,6,  se  l'impianto  e'  di  cogenerazione con potenza
elettrica  inferiore  a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e'
inferiore a 0,5 Mtep.
  Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico.
  13. In tutti i casi in cui e' previsto un accertamento da parte del
comitato  tecnico  l'interessato  deve presentare domanda al comitato
stesso  corredandola  di  tutta  la  documentazione tecnica-economica
relativa all'impianto.
                             TITOLO III
Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti
   rinnovabili   o   assimilate  e  con  impianti  utilizzanti  fonti
   convenzionali:   prezzi   di  cessione  ad  imprese  distributrici
   acquirenti.
  1. Per impianti esistenti si intendono:
   quelli  la  cui  data  di entrata in servizio e' antecedente al 31
gennaio 1991;
   quelli per i quali e' terminato il periodo di corresponsione delle
componenti di cui al precedente titolo II, punto 3.
  I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2.
  2.  L'aggiornamento  di  questi prezzi di cessione viene effettuato
con i criteri indicati al precedente titolo.
  3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento
si  effettua  dall'anno  in  cui  il costo evitato aggiornato risulti
superiore  ai  prezzi  indicati  nella  stessa  tabella; da tale anno
questi  prezzi  di  cessione  si aggiornano con i criteri indicati al
titolo precedente.
  4.  Nel  caso  di  cessioni  da  nuovi impianti alimentati da fonti
convenzionali  di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi di
cessione devono considerarsi come massimali.
  5.  La  norma  di  cui al precedente titolo II, punto 5, si applica
anche agli impianti del presente titolo.
                              TITOLO IV
        Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E.
         e contributi alle imprese produttrici-distributrici
 A) Quote del prezzo di cessione.
  I  costi  evitati  di  impianto, di esercizio, manutenzione e spese
generali   connesse   sono   a   carico   dell'impresa  distributrice
acquirente.
  Il  costo  evitato  di combustibile per ogni kWh ceduto all'impresa
acquirente e' a carico del conto per l'onere termico della C.C.S.E.
  La restante quota del prezzo e' a carico del conto sovrapprezzo per
nuovi  impianti  da fonti rinnovabili e assimilate definito al titolo
VI.
 B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.
  1.  Alla  nuova  energia  elettrica  prodotta ed immessa nella rete
pubblica   dalle   imprese   produttrici-distributrici  con  impianti
utilizzanti  fonti  rinnovabili  ed  assimilate viene riconosciuto un
contributo  pari alla somma del costo evitato di combustibile e della
componente  relativa  alla  specifica tipologia di impianto, definita
nel precedente titolo II, punto 3.
  2.   Il   contributo,   nelle   sue   due   componenti,   segue  la
regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
  3.   Per  gli  impianti  che  utilizzano  combustibili  fossili  la
componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il
contributo onere termico della C.C.S.E.
 C) Aggiornamenti.
  Gli  aggiornamenti  delle  quote  di prezzo e dei contributi di cui
alle  precedenti  lettere A) e B) seguono le norme previste al titolo
II.
                              TITOLO V
        Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica
                 da fonti rinnovabili ed assimilate
  1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili
ed  assimilate,  di  cui  al  provvedimento CIP n. 15/89, effettua le
attivita'  istruttorie  per  gli accertamenti assegnatigli nei titoli
precedenti.
  2.  Nell'espletamento  delle  istruttorie relative all'accertamento
dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri:
   il  costo evitato dell'impianto di riferimento "R" e' stabilito in
1,4  milioni/kW  e  segue il criterio di aggiornamento del titolo II,
punto 7, lettera a);
   per   ciascuna   tipologia   di   impianto   si  assume  un  costo
convenzionale  "C"  pari  al  prodotto  del  costo  dell'impianto  di
riferimento "R" per i seguenti coefficienti:
    per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
     idrocarburi  con  Ien  fino  a  0,60 . . . . . . . . . . . . 1,0
     idrocarburi  con  Ien  oltre  0,60 . . . . . . . . . . . . . 1,2
     carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
    per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino
a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di
processo  o residui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 per
    impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino,
ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e
geotermici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 per
    impianti fotovoltaici e per impianti che
utilizzano RSU o biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
per i potenziamenti di impianti idroelettrici . . . . . . 1,6
il costo dell'impianto proposto "A" viene accertato sulla base
della  documentazione  presentata,  al  netto di ogni contributo come
previsto  al  precedente  titolo  II,  punto  3;  esso  comprende gli
interessi  di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in
vigore  nel  periodo  di  investimento,  nonche' le connesse spese di
progettazione,  direzione  lavori  e  generali,  assunte in un limite
massimo del 10%;
   qualora  il  costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al
costo  "convenzionale" C, la componente prevista al precedente titolo
II, punto 3, viene maggiorata del rapporto:
     A - 0,6 R

     C - 0,6 R
entro la misura massima di 1,2 volte;
   il  prezzo  di  cessione e' costituito dalla componente maggiorata
come  sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto, di
esercizio,  di  manutenzione  e  spese  generali  connesse nonche' di
combustibile di cui al titolo II;
   il   contributo   per   le  imprese  produttrici-distributrici  e'
costituito  dalla  componente  maggiorata  come  sopra detto a cui si
aggiunge il costo evitato di combustibile.
  Nel  caso  in  cui  l'impianto abbia usufruito dei contributi della
legge  9  gennaio  1991,  n.  10, i contributi stessi dovranno essere
detratti,  nel  calcolo  della  maggiorazione di cui sopra, anche dal
costo convenzionale C.
  3.  Il  Ministro-Presidente  delegato  del  CIP,  su  proposta  del
comitato,  fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e la
relativa  quota  a  carico  della  Cassa  conguaglio  per  il settore
elettrico,   nonche'   i   contributi  per  le  imprese  produttrici-
distributrici.
  Nell'attesa  di  tale  provvedimento si applicano rispettivamente i
prezzi  di  cui  alla  tabella  1 e i contributi forfettari di cui al
titolo IV, lettera B).
                              TITOLO VI
                     Sovrapprezzo nuovi impianti
  1. E' istituito presso la C.C.S.E. un "Conto sovrapprezzo per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate".
  Questo  conto  e' alimentato applicando, con la decorrenza prevista
al  successivo  titolo  VII,  lettera  C), sulle forniture di energia
elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo:
   0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;
   0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;
   0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.
  2. E' esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo:
    a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei
propri  stabilimenti  per  le  destinazioni  consentite dalla legge 9
gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23;
    b) energia ceduta alle imprese distributrici;
    c)  energia  ceduta da imprese produttrici-distributrici a titolo
di  permuta  ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri
di  energia  effettuati  dalla  stessa  impresa  nel corso di ciascun
periodo contrattuale;
    d)  energia  che  le imprese municipalizzate cedono ai comuni per
uso  esclusivo  dei  servizi  comunali  obbligatori  nei limiti della
produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;
    e)  energia  destinata da societa' cooperative al soddisfacimento
dei  fabbisogni  dei propri soci nei limiti delle loro disponibilita'
di autoproduzione.
  3.  Per  le modalita' di aggiornamento delle aliquote di versamento
del  sovrapprezzo  e corresponsione dei contributi valgono, in quanto
applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal
provvedimento CIP n. 3/1988 e successive modificazioni.
                             TITOLO VII
                Disposizioni generali per la cessione
 A) Oneri di allacciamento.
  Gli  oneri  per  i  nuovi  collegamenti  alla  rete  pubblica  sono
ripartiti  in  parti  uguali  tra  il  produttore cedente e l'impresa
acquirente  quando  trattasi  di  impianti di "tipo A", realizzati in
regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto
alla  domanda;  nel caso di impianti da fonti rinnovabili di cui alla
lettera  a) della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico
del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente.
  In  tutti  gli  altri casi, ivi compresi i collegamenti relativi ad
impianti  di  "tipo  B" e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti,
gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente.
 B) Norme transitorie.
  1.  Si  mantiene  la  qualifica  di  nuovi  impianti a tutti quelli
considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90.
  La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo
II  e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di
esercizio antecedente alla data del presente provvedimento.
  In  tali casi e' fatta salva la facolta' di optare per la normativa
prevista dai suddetti provvedimenti.
  2.  Nei  casi in cui venga richiesto il regime della determinazione
dei  prezzi  di cessione o dei contributi basata sul costo accertato,
gia'   previsto   dai   provvedimenti   CIP  numeri  15/89  e  34/90,
l'accertamento  stesso  viene effettuato in base alle disposizioni di
cui al titolo V del presente provvedimento.
  In  ogni caso e' fatta altresi' salva la facolta', per chi ha fatto
domanda  ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con la
normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista.
  Nel  caso  che  rimangano nel regime dei costi accertati in base al
presente   provvedimento,   il   comitato   tecnico  determinera'  il
trattamento  da  praticare  sulla  base delle nuove norme anche per i
periodi pregressi.
  3.  Nei  casi  in  cui  venga richiesto il regime forfettario per i
periodi  pregressi  nei  quali  detto  regime  non  era  previsto  si
applicano  in  alternativa  all'accertamento  del  costo,  i seguenti
trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi:
   periodo  di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i
valori  forfettari  previsti nel presente provvedimento diminuiti del
6,5%;
   periodo  di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i
valori  forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti del
13%.
  I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del
presente   provvedimento   con  lo  stesso  criterio  di  cui  sopra;
analogamente  si  procede  per  la determinazione di tutte le quote a
carico  della  C.C.S.E.  per  l'energia  ceduta e dei contributi alle
imprese produttrici-distributrici.
  4.  Le  precedenti norme transitorie si applicano anche nei casi di
potenziamento di impianti.
  5.   Per   gli  impianti  utilizzanti  fonti  assimilate  a  quelle
rinnovabili  la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio e'
successiva  all'entrata  in  vigore  del provvedimento CIP n. 34/90 e
antecedente   all'entrata   in  vigore  del  presente  provvedimento,
l'accertamento   della  condizione  di  assimilabilita'  puo'  essere
effettuato   sulla   base   del   criterio   previsto   nello  stesso
provvedimento  n.  34/90  e  con  le procedure di cui al titolo I del
presente provvedimento.
  Qualora  l'impianto  risulti assimilabile in base a detto criterio,
si  procede alla verifica dell'indice energetico di cui al precedente
titolo  I applicando il trattamento previsto per gli impianti con in-
dice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a
0,51.
  Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali e' stato
avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti
concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate.
 C) Copertura finanziaria.
  1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di
cui  al  provvedimento  CIP  n. 27 del 18 settembre 1990 e' destinata
alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991.
  Al  completamento  del  recupero  1991,  la suddetta aliquota viene
utilizzata   nella   misura   prevista   al   precedente  titolo  per
l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti.
  Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria
che  in  base  al  provvedimento  CIP  n.  15/89  affluisce  al conto
contributo  energia  da  fonti  rinnovabili e assimilate, cessa detta
destinazione  e  confluisce  in  pari  data nel conto per il rimborso
all'Enel di oneri straordinari.
  Eventuali  giacenze  o  insufficienze di disponibilita', al momento
della  chiusura  del suddetto conto, saranno regolate nel conto onere
termico.
  2.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni contenute nei precedenti
provvedimenti, non compatibili con il presente.
                             TITOLO VIII
                Vettoriamento dell'energia elettrica
   A)   All'energia   elettrica   vettoriata,  prodotta  da  impianti
esistenti  e  nuovi  alimentati con fonti convenzionali e da impianti
esistenti  alimentati  con  fonti  rinnovabili  o  assimilate,  ferme
restando  le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le
perdite indicati in tabella 3.
  1) I pedaggi sono riferiti:
   ai  livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino
a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV);
   al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal
produttore  all'impresa  produttrice-distributrice)  ed  il  punto di
riconsegna  (dall'impresa  produttrice-distributrice  all'utenza  del
produttore)  assumendo  le seguenti distanze massime convenzionali in
corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti:
     a) rete di distribuzione MT . . . . 10 km
     b) rete di distribuzione AT . . . . 40 km
     c) rete di trasmissione AAT . . . . nessun limite
quando  il  percorso  misurato  come  sopra  detto eccede la distanza
massima   convenzionale   di   un   livello  di  tensione,  si  passa
convenzionalmente al livello di tensione superiore;
   al   numero   convenzionale   di  trasformazioni  della  tensione,
addebitate   per  un  numero  massimo  di  tre  consecutive;  non  si
addebitano  le  eventuali  trasformazioni  all'interno  dello  stesso
livello di rete;
   alla  potenza  massima  convenzionale  vettoriata che si determina
come segue:
     a) per i mesi del periodo invernale:
     Pi = 0,14P1 + 0,36P2 + 0,50P4
     b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese
di agosto:
     Pe = 0,12P2 + 0,35P3 + 0,53P4
     c) per il mese di agosto:
     Pa = P4
dove:
P1,  P2,  P3,  P4  sono  le potenze attive vettoriate in ciascun mese
rispettivamente  in  ore di punta invernali, di alto carico, di medio
carico  e  vuote,  di  cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di
potenza  attiva  vettoriata,  nel  punto di consegna e di riconsegna,
vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con
gli  stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture
di energia elettrica a tariffe multiorarie.
  2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed
al  numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che regolano
i pedaggi; non si addebitano perdite:
   al  percorso  che  avviene  sulla  rete di trasmissione AAT quando
l'energia  vettoriata  ha un flusso inverso a quello prevalente della
trasmissione Enel;
   alla  trasformazione  da  un  livello di tensione inferiore ad uno
superiore.
   B)  All'energia  elettrica  vettoriata, prodotta da nuovi impianti
alimentati   da  fonti  rinnovabili  od  assimilate,  sempre  per  le
destinazioni  consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e
23,  si  applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A) con
la  riduzione  dei  valori dei pedaggi del 10% limitatamente ai primi
quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
  Per  nuovi  impianti  si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
 C) Disposizioni generali.
  1)   L'impresa   che  deve  effettuare  il  vettoriamento  provvede
all'installazione  delle  necessarie  apparecchiature di misura i cui
oneri  sono  a  carico  del richiedente il vettoriamento nel punto di
consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna.
  2)  Nel  caso  in  cui  per  effettuare  il vettoriamento richiesto
occorra  utilizzare  impianti di una impresa distributrice diversa da
quella  che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione, i
pedaggi  e  le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in
modo  proporzionale  alle  rispettive  quote  di rete interessate dal
vettoriamento.
  3)  Gli  oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del
richiedente il servizio.
  4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori
a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti.
  5)  I  pedaggi  per il servizio di vettoriamento vengono aggiornati
sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera a).
                              TITOLO IX
                   Scambio dell'energia elettrica
   A)   All'energia   elettrica   scambiata,   prodotta  da  impianti
alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati
con  fonti  rinnovabili  od  assimilate, ferme restando per l'energia
scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della
legge  9  gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in
tabella  4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna e
riconsegna  e  delle  perdite  sulla  rete  che  sono  funzione della
distanza  e  della  tensione  di  riconsegna;  al rapporto di scambio
dovra'  essere  associato  un  contratto  separato  di  fornitura  di
integrazione.
  Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90.
  B)  All'energia  elettrica  scambiata,  prodotta  da nuovi impianti
alimentati   da  fonti  rinnovabili  ed  assimilate,  sempre  per  le
destinazioni  consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e
23,  si  applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A); il
quantitativo   dell'energia   riconsegnata  viene  aumentato  del  5%
limitatamente   ai  primi  quindici  anni  dall'entrata  in  servizio
dell'impianto.
  Per  nuovi  impianti  si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
  C) Oneri di collegamento alla rete pubblica.
  Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio.
                              TITOLO X
                        Produzione per conto
 A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con
  fonti convenzionali.
  1.  A  fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la
capacita'  produttiva  dell'impianto  eccedente  i propri fabbisogni,
vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi:
   per ogni kW di potenza reso disponibile:
    7.320 lire al mese per oneri di capitale;
    1.670  lire  al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese
generali connesse;
   per ogni kWh prodotto per conto:
    80  lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di
utilizzazione annua.
  2.  I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono aggiornati
sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7.
  3.  Gli  oneri  del  collegamento  alla rete pubblica sono a carico
dell'impresa richiedente la produzione per conto.
 B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o
  assimilate.
  1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
  2.  Si  applicano  le stesse condizioni previste alla lettera A); i
corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici
anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
 C) Disposizione transitoria.
  I  contratti  in  atto  mantengono il trattamento preesistente fino
alla loro scadenza.
   Roma, 29 aprile 1992
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                        BODRATO