LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni; Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali; Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assim- ilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati almeno con cadenza biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica; Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile; Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990; Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988; Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia"; Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896); Delibera: A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Si considerano nel seguito tre classi di impianti: a) alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali; b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; nonche' quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati; c) alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti. TITOLO I Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile Un impianto e' assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili quando l'indice energetico Ien verifica la seguente condizione: Ee (1 Et) Ien = + . - a (maggiore o uguale) 0,51 Ec 0,9 Ec dove: Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo; Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto; Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali; (1 Ee) a = - 1 ) . (0,51 - 0,51 Ec Ai fini dell'assimilabilita' la comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con: una dichiarazione giurata sul rispetto della suddetta condizione da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante; elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della suddetta condizione ed in particolare il programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto; progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria per la verifica del rispetto della suddetta condizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico dell'impianto. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica anche nel corso dell'esercizio la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilita' anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto verranno effettuate sulla base della normativa vigente. Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto che vengono apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non dovute a causa di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente all'Enel. L'Enel e' tenuto a informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle variazioni che comportino il non rispetto della condizione di assimilabilita' o un diverso trattamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di riscontro positivo, adotta i provvedimenti di conseguenza. TITOLO II Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti. 1. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui data di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991. 2. Il prezzo di cessione per la nuova produzione da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate assume valori differenti per tipologia di fonte a seconda che si tratti di: impianti che mettono a disposizione l'intera potenza o una quota di potenza prefissata (tipo A); impianti che cedono le eccedenze (tipo B). I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1. Quando il prezzo e' differenziato fra ore piene e ore vuote le fasce orarie sono quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90. Nel presente provvedimento l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote tutte le altre. I prezzi di cessione sono basati sul costo evitato che risulta composto come segue: Caso di prezzo Caso di prezzo unico differenziato Ore piene Ore vuote (L/kWh) (L/kWh) (L/kWh) Costo di impianto 26 43 Costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse 9 15 Costo di combustibile 37 37 37 Per gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto per il 20% nel prezzo base e per il restante 80% in funzione della regolarita' di cessione come riportato in tabella 2. 3. Il prezzo di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti, include per i primi otto anni di esercizio dell'impianto anche le seguenti componenti, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto. Ore piene Ore vuote (L/kWh) (L/kWh) (L/kWh) a) Idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW . . . . . . . . 130 b) Idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW . . . . . . . . 45 75 c) Eolici e geotermici 78 130 d) Fotovoltaici, RSU, biomasse . . . . . . 150 250 e) Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui 45 75 f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili: idrocarburi: Ien: 0,51 - 0,6 . . . 27 oltre 0,6 .. . . 40 carbone: Ien oltre 0,51 . . . 50 g) Impianti idroelet- trici potenziati 65 Nei casi di impianti per i quali la condizione di assimilabilita' di cui al precedente titolo I sussista con riferimento al programma annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia ceduta in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in base al presente punto. Il riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e segue i criteri di cumulo previsti per la legge stessa nella delibera CIPE del 26 novembre 1991. A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e alla C.C.S.E. dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande gia' presentate. Copia di detta dichiarazione sara' allegata alla convenzione di cessione. 4. In mancanza della suddetta dichiarazione giurata i prezzi di cessione vengono ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3 dei seguenti valori: Ore piene Ore vuote (L/kWh) (L/kWh) (L/kWh) a) Idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW . . . . . . . . 50 b) Idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW . . . . . . . . 20 34 c) Eolici e geotermici 30 50 d) Fotovoltaici, RSU, biomasse . . . . . . 52 86 e) Impianti che utiliz- zano combustibili di processo o residui 20 34 f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili: idrocarburi: Ien: 0,51 - 0,6 . . . 27 oltre 0,6 .. . . 31 carbone: Ien oltre 0,51 . . . 35 g) Impianti idroelet- trici potenziati 31 5. Nei casi in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno 3.200 ore piene secondo il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore piene e' riconosciuto anche per le cessioni in ore vuote fino a raggiungere il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo stesso programma di utilizzo. Per impianti caratterizzati da particolari condizioni di funzionamento (ad esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi tra le parti, il prezzo di cessione previsto per le ore piene puo' essere applicato anche all'energia ceduta nelle ore vuote fino a concorrenza dell'energia producibile nelle ore piene secondo il programma annuale di utilizzo. Questo criterio si applica anche ai contributi alle imprese produttrici-distributrici. 6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti rinnovabili non comprese in tale tabella, puo' essere fissato con provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di accertamento dei costi da parte del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V. 7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1 gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati: a) il costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse nonche' i valori di cui alle lettere da a) a g) dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale registrata nell'anno solare precedente; b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2 si aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991. Il valore risultante da tale aggiornamento sara' utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso criterio. I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con il criterio commerciale. 8. Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli che determinano un aumento del 15% della producibilita' annua complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore di punta; il conseguente trattamento si applica alla totale produzione. L'accertamento di detti aumenti di producibilita' viene eseguito dal comitato tecnico. 9. I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente trattamento: nel caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre anni la riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi; i casi di potenziamento che non abbiano connessione funzionale ovvero non vincolino o non siano vincolati dal funzionamento dell'impianto esistente seguono la regolamentazione degli impianti nuovi limitatamente alla sezione aggiunta; altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto, comprensivo di quello esistente, e seguono la regolamentazione degli impianti nuovi quando la potenza aggiunta sia almeno pari a quella dell'impianto esistente. L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito dal comitato tecnico. 10. I rifacimenti degli impianti esistenti che comportino l'acquisto o la costruzione della maggior parte dei componenti di impianto seguono la regolamentazione degli impianti nuovi, previo accertamento favorevole del comitato tecnico. 11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo: agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia prodotta da eventuali apporti naturali di acqua non conseguenti al pompaggio; agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di acqua. L'accertamento delle quantita' di energia derivante dagli apporti naturali viene effettuata dal comitato tecnico. 12. Agli impianti che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento relativo: agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6, se l'impianto ha una potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep; agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'impianto e' di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep. Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico. 13. In tutti i casi in cui e' previsto un accertamento da parte del comitato tecnico l'interessato deve presentare domanda al comitato stesso corredandola di tutta la documentazione tecnica-economica relativa all'impianto. TITOLO III Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate e con impianti utilizzanti fonti convenzionali: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti. 1. Per impianti esistenti si intendono: quelli la cui data di entrata in servizio e' antecedente al 31 gennaio 1991; quelli per i quali e' terminato il periodo di corresponsione delle componenti di cui al precedente titolo II, punto 3. I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2. 2. L'aggiornamento di questi prezzi di cessione viene effettuato con i criteri indicati al precedente titolo. 3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento si effettua dall'anno in cui il costo evitato aggiornato risulti superiore ai prezzi indicati nella stessa tabella; da tale anno questi prezzi di cessione si aggiornano con i criteri indicati al titolo precedente. 4. Nel caso di cessioni da nuovi impianti alimentati da fonti convenzionali di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi di cessione devono considerarsi come massimali. 5. La norma di cui al precedente titolo II, punto 5, si applica anche agli impianti del presente titolo. TITOLO IV Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E. e contributi alle imprese produttrici-distributrici A) Quote del prezzo di cessione. I costi evitati di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse sono a carico dell'impresa distributrice acquirente. Il costo evitato di combustibile per ogni kWh ceduto all'impresa acquirente e' a carico del conto per l'onere termico della C.C.S.E. La restante quota del prezzo e' a carico del conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate definito al titolo VI. B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici. 1. Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici con impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel precedente titolo II, punto 3. 2. Il contributo, nelle sue due componenti, segue la regolamentazione di cui alla precedente lettera A). 3. Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il contributo onere termico della C.C.S.E. C) Aggiornamenti. Gli aggiornamenti delle quote di prezzo e dei contributi di cui alle precedenti lettere A) e B) seguono le norme previste al titolo II. TITOLO V Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate 1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al provvedimento CIP n. 15/89, effettua le attivita' istruttorie per gli accertamenti assegnatigli nei titoli precedenti. 2. Nell'espletamento delle istruttorie relative all'accertamento dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri: il costo evitato dell'impianto di riferimento "R" e' stabilito in 1,4 milioni/kW e segue il criterio di aggiornamento del titolo II, punto 7, lettera a); per ciascuna tipologia di impianto si assume un costo convenzionale "C" pari al prodotto del costo dell'impianto di riferimento "R" per i seguenti coefficienti: per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili: idrocarburi con Ien fino a 0,60 . . . . . . . . . . . . 1,0 idrocarburi con Ien oltre 0,60 . . . . . . . . . . . . . 1,2 carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di processo o residui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8 per impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e geotermici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6 per impianti fotovoltaici e per impianti che utilizzano RSU o biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 per i potenziamenti di impianti idroelettrici . . . . . . 1,6 il costo dell'impianto proposto "A" viene accertato sulla base della documentazione presentata, al netto di ogni contributo come previsto al precedente titolo II, punto 3; esso comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonche' le connesse spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite massimo del 10%; qualora il costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al costo "convenzionale" C, la componente prevista al precedente titolo II, punto 3, viene maggiorata del rapporto: A - 0,6 R C - 0,6 R entro la misura massima di 1,2 volte; il prezzo di cessione e' costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto, di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse nonche' di combustibile di cui al titolo II; il contributo per le imprese produttrici-distributrici e' costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiunge il costo evitato di combustibile. Nel caso in cui l'impianto abbia usufruito dei contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i contributi stessi dovranno essere detratti, nel calcolo della maggiorazione di cui sopra, anche dal costo convenzionale C. 3. Il Ministro-Presidente delegato del CIP, su proposta del comitato, fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e la relativa quota a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, nonche' i contributi per le imprese produttrici- distributrici. Nell'attesa di tale provvedimento si applicano rispettivamente i prezzi di cui alla tabella 1 e i contributi forfettari di cui al titolo IV, lettera B). TITOLO VI Sovrapprezzo nuovi impianti 1. E' istituito presso la C.C.S.E. un "Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate". Questo conto e' alimentato applicando, con la decorrenza prevista al successivo titolo VII, lettera C), sulle forniture di energia elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo: 0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione; 0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione; 0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione. 2. E' esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo: a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23; b) energia ceduta alle imprese distributrici; c) energia ceduta da imprese produttrici-distributrici a titolo di permuta ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale; d) energia che le imprese municipalizzate cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali obbligatori nei limiti della produzione non ammessa a contributo per l'onere termico; e) energia destinata da societa' cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci nei limiti delle loro disponibilita' di autoproduzione. 3. Per le modalita' di aggiornamento delle aliquote di versamento del sovrapprezzo e corresponsione dei contributi valgono, in quanto applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal provvedimento CIP n. 3/1988 e successive modificazioni. TITOLO VII Disposizioni generali per la cessione A) Oneri di allacciamento. Gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica sono ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa acquirente quando trattasi di impianti di "tipo A", realizzati in regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; nel caso di impianti da fonti rinnovabili di cui alla lettera a) della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente. In tutti gli altri casi, ivi compresi i collegamenti relativi ad impianti di "tipo B" e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti, gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente. B) Norme transitorie. 1. Si mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90. La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di esercizio antecedente alla data del presente provvedimento. In tali casi e' fatta salva la facolta' di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti. 2. Nei casi in cui venga richiesto il regime della determinazione dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul costo accertato, gia' previsto dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90, l'accertamento stesso viene effettuato in base alle disposizioni di cui al titolo V del presente provvedimento. In ogni caso e' fatta altresi' salva la facolta', per chi ha fatto domanda ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con la normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista. Nel caso che rimangano nel regime dei costi accertati in base al presente provvedimento, il comitato tecnico determinera' il trattamento da praticare sulla base delle nuove norme anche per i periodi pregressi. 3. Nei casi in cui venga richiesto il regime forfettario per i periodi pregressi nei quali detto regime non era previsto si applicano in alternativa all'accertamento del costo, i seguenti trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi: periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i valori forfettari previsti nel presente provvedimento diminuiti del 6,5%; periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i valori forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti del 13%. I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del presente provvedimento con lo stesso criterio di cui sopra; analogamente si procede per la determinazione di tutte le quote a carico della C.C.S.E. per l'energia ceduta e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici. 4. Le precedenti norme transitorie si applicano anche nei casi di potenziamento di impianti. 5. Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle rinnovabili la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio e' successiva all'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 34/90 e antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'accertamento della condizione di assimilabilita' puo' essere effettuato sulla base del criterio previsto nello stesso provvedimento n. 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del presente provvedimento. Qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio, si procede alla verifica dell'indice energetico di cui al precedente titolo I applicando il trattamento previsto per gli impianti con in- dice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a 0,51. Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali e' stato avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate. C) Copertura finanziaria. 1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 27 del 18 settembre 1990 e' destinata alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991. Al completamento del recupero 1991, la suddetta aliquota viene utilizzata nella misura prevista al precedente titolo per l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti. Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria che in base al provvedimento CIP n. 15/89 affluisce al conto contributo energia da fonti rinnovabili e assimilate, cessa detta destinazione e confluisce in pari data nel conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari. Eventuali giacenze o insufficienze di disponibilita', al momento della chiusura del suddetto conto, saranno regolate nel conto onere termico. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti, non compatibili con il presente. TITOLO VIII Vettoriamento dell'energia elettrica A) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da impianti esistenti e nuovi alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili o assimilate, ferme restando le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le perdite indicati in tabella 3. 1) I pedaggi sono riferiti: ai livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV); al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal produttore all'impresa produttrice-distributrice) ed il punto di riconsegna (dall'impresa produttrice-distributrice all'utenza del produttore) assumendo le seguenti distanze massime convenzionali in corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti: a) rete di distribuzione MT . . . . 10 km b) rete di distribuzione AT . . . . 40 km c) rete di trasmissione AAT . . . . nessun limite quando il percorso misurato come sopra detto eccede la distanza massima convenzionale di un livello di tensione, si passa convenzionalmente al livello di tensione superiore; al numero convenzionale di trasformazioni della tensione, addebitate per un numero massimo di tre consecutive; non si addebitano le eventuali trasformazioni all'interno dello stesso livello di rete; alla potenza massima convenzionale vettoriata che si determina come segue: a) per i mesi del periodo invernale: Pi = 0,14P1 + 0,36P2 + 0,50P4 b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese di agosto: Pe = 0,12P2 + 0,35P3 + 0,53P4 c) per il mese di agosto: Pa = P4 dove: P1, P2, P3, P4 sono le potenze attive vettoriate in ciascun mese rispettivamente in ore di punta invernali, di alto carico, di medio carico e vuote, di cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di potenza attiva vettoriata, nel punto di consegna e di riconsegna, vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con gli stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture di energia elettrica a tariffe multiorarie. 2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed al numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che regolano i pedaggi; non si addebitano perdite: al percorso che avviene sulla rete di trasmissione AAT quando l'energia vettoriata ha un flusso inverso a quello prevalente della trasmissione Enel; alla trasformazione da un livello di tensione inferiore ad uno superiore. B) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili od assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A) con la riduzione dei valori dei pedaggi del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991. C) Disposizioni generali. 1) L'impresa che deve effettuare il vettoriamento provvede all'installazione delle necessarie apparecchiature di misura i cui oneri sono a carico del richiedente il vettoriamento nel punto di consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna. 2) Nel caso in cui per effettuare il vettoriamento richiesto occorra utilizzare impianti di una impresa distributrice diversa da quella che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione, i pedaggi e le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in modo proporzionale alle rispettive quote di rete interessate dal vettoriamento. 3) Gli oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del richiedente il servizio. 4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti. 5) I pedaggi per il servizio di vettoriamento vengono aggiornati sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera a). TITOLO IX Scambio dell'energia elettrica A) All'energia elettrica scambiata, prodotta da impianti alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili od assimilate, ferme restando per l'energia scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in tabella 4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna e riconsegna e delle perdite sulla rete che sono funzione della distanza e della tensione di riconsegna; al rapporto di scambio dovra' essere associato un contratto separato di fornitura di integrazione. Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90. B) All'energia elettrica scambiata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A); il quantitativo dell'energia riconsegnata viene aumentato del 5% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991. C) Oneri di collegamento alla rete pubblica. Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio. TITOLO X Produzione per conto A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con fonti convenzionali. 1. A fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la capacita' produttiva dell'impianto eccedente i propri fabbisogni, vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi: per ogni kW di potenza reso disponibile: 7.320 lire al mese per oneri di capitale; 1.670 lire al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese generali connesse; per ogni kWh prodotto per conto: 80 lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di utilizzazione annua. 2. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono aggiornati sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7. 3. Gli oneri del collegamento alla rete pubblica sono a carico dell'impresa richiedente la produzione per conto. B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate. 1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991. 2. Si applicano le stesse condizioni previste alla lettera A); i corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto. C) Disposizione transitoria. I contratti in atto mantengono il trattamento preesistente fino alla loro scadenza. Roma, 29 aprile 1992 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BODRATO