Art. 3. Le somme destinate all'attuazione della presente ordinanza sono recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 1992 Il Ministro: CAPRIA