Art. 3.
  Le somme destinate all'attuazione  della  presente  ordinanza  sono
recuperate,  nei  confronti  dei produttori dei rifiuti stessi, salva
ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da  qualsiasi
altro ente pubblico, subiti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1992
                                                  Il Ministro: CAPRIA