Art. 10.
  In  relazione  all'ipotesi  di  cui  all'art.  9,  nel  caso in cui
l'unita'  ufficiale  di  qualsiasi  valuta  componente  l'ECU   venga
alterata  per  combinazione  o  divisione,  il numero delle unita' di
quella valuta, come "componente", sara' diviso o  moltiplicato  nella
stessa proporzione.
  Nel  caso  in  cui  due  o  piu'  valute vengano consolidate in una
singola valuta, gli importi di tali valute come "componenti"  saranno
sostituiti  da  un  importo  in tale singola valuta uguale alla somma
degli importi delle valute componenti consolidate  espressa  in  tale
singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due
o  piu'  valute,  l'importo  di  quella  valuta come componente sara'
sostituito dagli importi di tali due o piu'  valute,  ciascuna  delle
quali  sara'  uguale  all'importo  della precedente valuta componente
diviso per il numero delle valute nelle quali tale  valuta  e'  stata
suddivisa.