Art. 12.
  Il  tasso  base  (massimo)  di  collocamento  dei  buoni  di cui al
presente decreto e' stabilito nella misura del  12%  e  le  eventuali
riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale
cifra.  Le  diminuzioni  contenenti  frazioni  diverse da 5 centesimi
verranno arrotondate per difetto.