Art. 13.
  Le   offerte   degli   operatori,  riportate  su  apposito  modello
predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione  del
nominale  complessivo  espresso  in  ECU dei buoni che essi intendono
sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola
offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno  pure  segnalate,
distintamente,  la  quota  parte  da  regolare  in  lire  e quella da
regolare in ECU.
  Ciascuna offerta  non  deve  essere  inferiore  a  ECU  100.000  di
capitale nominale.
  Sul  modello  di  partecipazione  all'asta potranno essere indicate
fino a un massimo di cinque  offerte.  Nello  stesso  modello  dovra'
essere  comunicata  la  filiale  della Banca d'Italia presso la quale
l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore  in  lire
dei  titoli  assegnati,  ovvero  il corrispondente estero della Banca
d'Italia che verra' accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine
segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale  si  intendono
depositare  i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario
dei conti medesimi.