Art. 16.
  L'assegnazione  dei  buoni  verra'  effettuata al tasso d'interesse
piu' elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari
anche se pro-quota.
  Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non  possono
essere   totalmente  accolte  si  procede  al  riparto  proporzionale
dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da
regolare in lire che su quella da regolare in ECU.
  Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia  una
della   Banca   d'Italia,   la  Banca  medesima  non  partecipa  alla
ripartizione e i buoni  vengono  proporzionalmente  distribuiti  agli
operatori  partecipanti  al  riparto  sino  al  loro eventuale totale
soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale,  questa  viene
attribuita alla Banca d'Italia.