Art. 2.
  Possono  partecipare  all'asta  in  veste  di  operatori  la  Banca
d'Italia, le aziende  di  credito  e  i  loro  istituti  centrali  di
categoria,  nonche' le societa' di intermediazione mobiliare iscritte
all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della  legge
2  gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti
a), b) e c)  dell'art.  1,  comma  1,  della  legge  medesima.  Detti
operatori  partecipano  in  proprio  e  per  conto  di terzi. Possono
altresi' partecipare gli operatori di  cui  all'art.  7  del  decreto
ministeriale   31  dicembre  1990  nel  rispetto  delle  disposizioni
stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.
  Gli operatori "residenti e non residenti" che partecipano all'asta,
sono facoltizzati a regolare, tramite  "banca  abilitata",  i  titoli
loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.