Art. 2. Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, nonche' le societa' di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attivita' indicate nei punti a), b) e c) dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresi' partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. Gli operatori "residenti e non residenti" che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite "banca abilitata", i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.