Art. 5.
  I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai
titoli  del  debito  pubblico  e loro rendite e, salva l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,
citato nelle premesse, sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito
per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  i  titoli  sono  esenti
dall'obbligo   di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto  di
accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla
determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b)  e
c).
  I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.