IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente;
  Vista  la  legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18,
comma 1, lettera c), che prevede l'istituzione, con le  procedure  di
cui  all'art.  5  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349, dei parchi
nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini,
e d'intesa con la regione Sardegna del  parco  marino  del  Golfo  di
Orosei;
  Vista  la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10,
che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art.  5  della
legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste
casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;
  Visto  il  programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la
salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5  agosto  1988,
che  ripartisce  le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione
di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;
  Visto il programma  triennale  1989-91  per  la  tutela  ambientale
(P.T.T.A.),   approvato   con   delibera  CIPE  3  agosto  1990,  che
costituisce lo strumento fondamentale per la definizione  del  quadro
di  riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego
coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli  interventi
prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della
legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Considerato  inoltre  che tale quadro prevede un Programma generale
finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce
gli obiettivi generali e  le  caratteristiche  degli  interventi  per
attivare  il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione,
e costituisce - per finalita', oggetto,  modalita'  di  attuazione  -
l'integrazione  e la continuazione degli interventi per l'istituzione
dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;
  Visto il  citato  programma  triennale  il  quale  prevede  per  il
programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:
    a)   conoscenza   degli   ecosistemi   presenti  nel  parco,  con
particolare riferimento  ai  sistemi  vegetazionali,  ai  popolamenti
faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;
    b)  recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare
mediante interventi connessi alle misure provvisorie di  salvaguardia
ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;
    c)  informazioni,  educazione  e  formazione,  in particolare dei
giovani, sugli aspetti ambientali,  culturali,  storici  tradizionali
presenti nell'area del parco;
    d)  valorizzazione  e  promozione  della  fruibilita' del parco e
promozione   dello   sviluppo   socio-economico   delle   popolazioni
residenti;
  Visti  gli  articoli  1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che
prevedono, per l'attuazione del programma  triennale  per  la  tutela
ambientale,  la  promozione  da  parte  del Ministro dell'ambiente di
apposite intese programmatiche con  le  singole  regioni  e  province
autonome,  per  l'impiego  coordinato delle risorse ed in particolare
per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio,  con
finanziamento  a  carico  dello  Stato,  delle  regioni e degli altri
soggetti partecipanti alle intese;
  Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto  1990,  approvata
dal  CIPE  in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la
delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a  tal  fine  che  i  progetti
relativi   ai   parchi   nazionali   presentati   dalle  regioni  per
l'attuazione del programma annuale  1988  e  per  l'attuazione  delle
intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con
le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le
risorse  sia del programma triennale stesso che del programma annuale
1988;
  Atteso che sul cap. 7408, categoria  XII,  del  bilancio  1991  del
Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di
lire 10.000 milioni;
  Considerato  che  la  commissione tecnico scientifica del Ministero
dell'ambiente ha esaminato  le  istanze  di  finanziamento  trasmesse
dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma
annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere,
indicando   il   piano  di  ripartizione  delle  risorse  finanziarie
disponibili;
  Vista la relazione della commissione tecnico scientifica  pervenuta
con  nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, e i successivi atti istruttori
secondo  i  quali  tutte  le  proposte  di  intervento   ammesse   al
finanziamento  e  riportate nell'allegato A alla predetta intesa sono
conformi  alle  finalita'  del  programma  triennale  per  la  tutela
ambientale e ammissibili al finanziamento;
  Visto  il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
che autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per  la
istituzione  ed  il primo funzionamento dei parchi nazionali previsti
dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo  1988,
n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;
  Visto  che  per  consentire  l'istituzione e il primo funzionamento
degli enti di gestione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano  e
del  Parco nazionale del Monte Falterona-Campigna-Foreste casentinesi
e' opportuno effettuare il trasferimento della somma  di  lire  4.600
milioni nei confronti della regione Toscana ove sono previste le sedi
legali  dei  suddetti enti, a valere sulla indicata somma complessiva
di lire 14.000 milioni;
  Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16  dicembre  1991
tra  il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana per l'attuazione
nella  medesima  del  Programma  generale  protezione  della   natura
(Pronac),  finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del
programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, nonche' l'avvio
della gestione relativa al Parco nazionale dell'Arcipelago toscano  e
al  Parco  nazionale del Monte Falterona-Campigna-Foreste casentinesi
mediante l'utilizzo della quota parte delle risorse di  cui  all'art.
35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  Considerato  inoltre  che,  in  conformita'  a  quanto previsto dal
P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra  indicati
occorre  assicurare  la  gestione unitaria e coordinata delle risorse
finanziarie, comprese quelle della  regione  Toscana  e  degli  altri
soggetti  pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, e' necessario
trasferire alla regione la somma complessiva di lire 12.226  milioni,
come previsto dall'intesa programmatica stessa;
  Considerato  infine  che,  il successivo trasferimento dei fondi ai
soggetti  titolari  degli  interventi,  avverra'  -  secondo   quanto
previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 - con decreto del
Ministro  dell'ambiente,  e  che  quindi  tale decreto rappresenta lo
strumento tramite il quale il  Ministro  dell'ambiente  definisce  le
modalita',  le  condizioni  ed  i  tempi  da  soddisfare  per rendere
disponibili   i   fondi   statali   ed   assicurare   il    controllo
sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione
dei relativi interventi;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991,
registrato  alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2,
foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di  Stato,  on.  Piero
Angelini,  sono  stati  delegati  anche  gli  affari  concernenti  la
conservazione della natura;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Interventi ammessi a finanziamento
  1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa
programmatica con la regione Toscana, stipulata a Roma il 16 dicembre
1991, e indicati nell'allegato A al presente decreto, concernenti  il
programma  annuale  1988  di  interventi  urgenti per la salvaguardia
ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale,
relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco  di  ciascuno
indicate.
  2.  Le  risorse  finanziarie  derivanti  da capitoli dello stato di
previsione  del   Ministero   dell'ambiente   destinate   dall'intesa
programmatica  all'attuazione  dei  predetti  interventi  ammontano a
complessive lire 7.626 milioni.