IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 13 dicembre 1986, n.  903,  contenente  norme  sulla
composizione   del   consiglio   di   amministrazione  del  Ministero
dell'interno;
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile  1982, n. 340, che stabilisce la composizione del consiglio di
amministrazione  del   Ministero   dell'interno,   per   gli   affari
concernenti il personale dell'Amministrazione civile;
  Visto  il  proprio  decreto in data 14 maggio 1987, con il quale e'
stata indetta l'elezione dei rappresentanti del personale in seno  al
consiglio  di  amministrazione  nella  composizione  concernente  gli
affari del personale dell'Amministrazione civile;
  Visto il proprio decreto in data 1› dicembre 1987, con il quale  le
suddette   elezioni,   a  seguito  di  rinvio  disposto  con  decreto
ministeriale 27 agosto 1987, sono  state  fissate  per  i  giorni  di
domenica 20 e lunedi' 21 marzo 1988;
  Visti  i  propri  decreti  in  data 21 aprile 1988 con i quali sono
stati  nominati  i  componenti  effettivi  e  supplenti  in  seno  al
consiglio  di  amministrazione  nella  composizione  concernente  gli
affari del personale dell'Amministrazione civile;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721,  che  approva  il regolamento per la elezione dei rappresentanti
del personale  in  seno  ai  consigli  di  amministrazione  e  organi
similari;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979,
n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;
  Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;
  Considerato che occorre procedere all'elezione di  cui  all'art.  2
della  legge  13  dicembre 1986, n. 903, al fine della ricostituzione
del consiglio di amministrazione, cui compete  la  trattazione  degli
affari    relativi    al    personale   dell'Amministrazione   civile
dell'interno,  per  il  quadriennio  che  andra'  a  decorrere  dalla
proclamazione degli eletti;
  Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visti  gli  articoli  3,  4,  6  e 10, secondo comma, del succitato
decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1977,  n.  721,
nonche'  l'art.  2,  terzo  comma,  della succitata legge 13 dicembre
1986, n. 903;
  Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 19  maggio
1992;
  Considerato  che  il presidente del Consiglio di Stato ha designato
quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere
di Stato prof. dott. Tomaso Pala;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I   rappresentanti   del   personale   dell'Amministrazione  civile
dell'interno da eleggere per  la  nomina  in  seno  al  consiglio  di
amministrazione, nella composizione di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono otto, di cui
quattro  titolari  e  quattro supplenti, ai sensi dell'art. 146 dello
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
integrazioni e modificazioni.