IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  13  dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla
composizione  del  consiglio   di   amministrazione   del   Ministero
dell'interno;
  Visto l'art. 41 della legge 1› aprile 1981, n. 121;
  Visto  l'art.  68  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, che fissa in numero di quattro i  rappresentanti
elettivi del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di
amministrazione  del  Ministero dell'interno per la trattazione delle
questioni attinenti allo stato giuridico del  personale  direttivo  e
dirigente della Polizia di Stato;
  Visto  l'art. 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, concernente l'istituzione e  la  composizione
delle  commissioni  per  il  personale non direttivo della Polizia di
Stato, che espleta funzioni di polizia;
  Visto l'art. 44 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile  1982,  n.  337,  concernente  l'istituzione e la composizione
delle commissioni per il personale non  direttivo  della  Polizia  di
Stato appartenente ai ruoli tecnici;
  Visto  l'art.  27  del  decreto  del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240,  concernente  l'istituzione  e  la  composizione
della  commissione  per  il personale del ruolo degli esecutori della
banda musicale della Polizia di Stato;
  Visto il proprio decreto in data 12 aprile  1988,  registrato  alla
Corte  dei conti il 24 giugno 1988, registro n. 23 Interno, foglio n.
57, con il quale sono stati nominati  i  rappresentanti  effettivi  e
supplenti del personale della
Polizia  di  Stato  nel  consiglio  di  amministrazione del Ministero
dell'interno, per  gli  affari  concernenti  l'Amministrazione  della
pubblica   sicurezza,  e  nelle  commissioni  per  il  personale  non
direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia;
  Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8;
  Visto il proprio decreto in data 9  agosto  1982,  registrato  alla
Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, e
successive  integrazioni  e  modificazioni,  con  il  quale  e' stato
approvato il regolamento  per  le  elezioni  dei  rappresentanti  del
personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del
Ministero  dell'interno  per gli affari concernenti l'Amministrazione
della pubblica sicurezza e nelle commissioni  per  il  personale  non
direttivo  della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e
per quello appartenente ai ruoli  tecnici  della  stessa  Polizia  di
Stato;
  Considerato  che  occorre procedere alle elezioni di cui all'art. 2
della legge 13 dicembre 1986, n. 903, ai  fini  della  ricostituzione
per  il  prossimo  quadriennio  di  durata in carica del consiglio di
amministrazione e delle commissioni per il  personale  non  direttivo
della  Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di polizia e della
costituzione delle commissioni di cui agli articoli  44  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e 27
del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I rappresentanti del personale della Polizia di Stato
da  eleggere  in seno al consiglio di amministrazione competente alla
trattazione  delle  questioni  attinenti  allo  stato  giuridico  del
personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, nonche' nelle
commissioni  per  il  personale non direttivo della Polizia di Stato,
sono  sessantaquattro,  di  cui  trentadue   titolari   e   trantadue
supplenti, cosi' suddivisi:
   consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti titolari, tra
i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei
commissari, e quattro supplenti;
   commissione  per  il  personale del ruolo degli ispettori: quattro
rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo
degli ispettori, e quattro supplenti;
   commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro
rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo
dei sovrintendenti, e quattro supplenti;
   commissione per il  personale  del  ruolo  degli  agenti  e  degli
assistenti:  quattro  rappresentanti titolari, tra i quali almeno due
appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, e quattro supplenti;
   commissione per il personale del ruolo dei periti tecnici: quattro
rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo
dei periti tecnici, e quattro supplenti;
   commissione per il  personale  del  ruolo  dei  revisori  tecnici:
quattro  rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti
al ruolo dei revisori tecnici, e quattro supplenti;
   commissione  per  il  personale  del  ruolo  degli   operatori   e
collaboratori  tecnici:  quattro rappresentanti titolari, tra i quali
almeno due appartenenti al  ruolo  degli  operatori  e  collaboratori
tecnici, e quattro supplenti;
   commissione per il personale del ruolo degli esecutori della banda
musicale:  quattro  rappresentanti  titolari,  tra i quali almeno due
appartenenti al ruolo degli esecutori della banda musicale, e quattro
supplenti.