IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno; Visto l'art. 41 della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, che fissa in numero di quattro i rappresentanti elettivi del personale della Polizia di Stato in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per la trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato; Visto l'art. 69 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'istituzione e la composizione delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia; Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'istituzione e la composizione delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici; Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, concernente l'istituzione e la composizione della commissione per il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato; Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1988, registro n. 23 Interno, foglio n. 57, con il quale sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza, e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia; Vista la legge 22 gennaio 1982, n. 8; Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1982, registro n. 20, foglio n. 25, e successive integrazioni e modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale della Polizia di Stato nel consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti l'Amministrazione della pubblica sicurezza e nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, e per quello appartenente ai ruoli tecnici della stessa Polizia di Stato; Considerato che occorre procedere alle elezioni di cui all'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, ai fini della ricostituzione per il prossimo quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e delle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e della costituzione delle commissioni di cui agli articoli 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; Decreta: Art. 1. I rappresentanti del personale della Polizia di Stato da eleggere in seno al consiglio di amministrazione competente alla trattazione delle questioni attinenti allo stato giuridico del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, nonche' nelle commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato, sono sessantaquattro, di cui trentadue titolari e trantadue supplenti, cosi' suddivisi: consiglio di amministrazione: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei dirigenti e a quello dei commissari, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo degli ispettori: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli ispettori, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo degli agenti e degli assistenti: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo dei periti tecnici: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei periti tecnici, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo dei revisori tecnici: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici, e quattro supplenti; commissione per il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale: quattro rappresentanti titolari, tra i quali almeno due appartenenti al ruolo degli esecutori della banda musicale, e quattro supplenti.