IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista  la  legge  13  dicembre 1986, n. 903, contenente norme sulla
composizione  del  consiglio   di   amministrazione   del   Ministero
dell'interno;
  Vista la legge 26 ottobre 1970, n. 775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721, che approva il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del
personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979,
n. 41, recante modificazioni ed integrazioni al predetto regolamento;
  Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;
  Rilevato  che  il  25  ottobre  1992   scadra'   il   mandato   dei
rappresentanti  del  personale  in  carica  in  seno  al consiglio di
amministrazione per la trattazione degli affari concernenti il  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
  Considerato, quindi, che occorre procedere all'elezione di cui agli
articoli 1, 2 e 3 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, al fine della
ricostituzione  del  consiglio  di amministrazione per la trattazione
degli affari concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visti gli articoli 3, 4, 6  e  10,  secondo  comma,  del  succitato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio 1977, n. 721,
nonche' l'art. 2, terzo comma,  della  succitata  legge  13  dicembre
1986, n. 903;
  Visto   l'art.  1  del  suindicato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;
  Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 19  maggio
1992;
  Considerato  che  il presidente del Consiglio di Stato ha designato
quale presidente della commissione elettorale centrale il consigliere
di Stato dott. Pasquale D'Angelo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I rappresentanti del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco   da   eleggere   per   la  nomina  in  seno  al  consiglio  di
amministrazione nella composizione di cui all'art. 1 della  legge  13
dicembre  1986,  n. 903, sono otto, di cui quattro titolari e quattro
supplenti.