IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992; Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto presidenziale che demanda al Ministro della sanita' il compito di stabilire i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attivita' svolte e i soggetti interessati; Ritenuto di dover fissare gli elementi dell'intervento di emergenza da sottoporre, a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a codificazione uniforme, fatta salva la possibilita' di successivi aggiornamenti, in relazione anche allo sviluppo dei servizi di emergenza; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui all'art. 5, comma 1, del decreto indicato in premessa, gli elementi dell'intervento di emergenza, da sottoporre a una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale, fatte salve successive integrazioni, sono i seguenti: 1) chiamata dell'utente alla centrale operativa "118"; 2) risposta dell'operatore alla richiesta pervenuta, con particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso attivato; 3) intervento degli operatori del mezzo di soccorso; 4) esito dell'intervento di soccorso.