IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'atto di indirizzo  e  coordinamento  alle  regioni  per  la
determinazione  dei  livelli  di  assistenza  sanitaria di emergenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica  del  27  marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  del  citato decreto presidenziale che
demanda al Ministro della sanita' il compito di stabilire i criteri e
i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza  anche
ai  fini  delle registrazioni necessarie per documentare le attivita'
svolte e i soggetti interessati;
  Ritenuto di dover fissare gli elementi dell'intervento di emergenza
da sottoporre, a cura delle regioni  e  delle  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  a  codificazione  uniforme,  fatta  salva la
possibilita' di successivi aggiornamenti,  in  relazione  anche  allo
sviluppo dei servizi di emergenza;
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  5,  comma 1, del decreto
indicato in premessa, gli elementi dell'intervento di  emergenza,  da
sottoporre  a una codifica uniforme sull'intero territorio nazionale,
fatte salve successive integrazioni, sono i seguenti:
   1) chiamata dell'utente alla centrale operativa "118";
   2)  risposta  dell'operatore   alla   richiesta   pervenuta,   con
particolare riguardo alla tipologia del mezzo di soccorso attivato;
   3) intervento degli operatori del mezzo di soccorso;
   4) esito dell'intervento di soccorso.