Art. 2. Le partite di vino "Torgiano" D.O.C.G. di cui all'art. 1 devono essere oggetto di regolare denuncia all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi, per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute ed ai requisiti posseduti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 1992 Il Ministro: GORIA