Art. 2.
  Le  partite  di  vino  "Torgiano" D.O.C.G. di cui all'art. 1 devono
essere oggetto di regolare denuncia all'ufficio periferico competente
per territorio dell'Ispettorato centrale  per  la  repressione  delle
frodi,  per gli opportuni controlli in merito alle quantita' detenute
ed ai requisiti posseduti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 maggio 1992
                                                   Il Ministro: GORIA