IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari; Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982, e suc- cessive modificazioni, che determina le modalita', i termini e le procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici, dell'elenco nominativo dei pensionati, all'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992, concernente l'approvazione dei modelli 770 che devono essere presentati nel 1992 dai sostituti d'imposta, nonche' l'indicazione delle modalita' e dei termini per l'invio su supporti magnetici degli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e 770/D-1; Tenuto conto che per i trattamenti pensionistici corrisposti nel 1991 e' necessario stabilire le caratteristiche tecniche dei supporti e le modalita' di presentazione degli elenchi in armonia con quanto previsto dal citato decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992; Decreta: Art. 1. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982, modificato con successivi decreti del 19 settembre 1984 e del 16 aprile 1987, e' sostituito dal seguente comma: "I dati relativi alle erogazioni di pensioni effettuate dal 1' gennaio 1991 da registrare nei supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 del presente decreto".