IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  nel  testo
sostituito  dall'art.  4  della  legge  14 novembre 1981, n. 645, che
prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale  e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione,
dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali e' stato rilasciato il
certificato di cui all'art. 2 della citata legge n.  119  comprensivo
dei dati necessari;
  Considerato  che  il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n.
119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14  novembre  1981,
n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze
al  fine  di  stabilire  le  modalita',  i termini e le procedure per
l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati  che  esso
deve contenere;
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982, e suc-
cessive  modificazioni,  che  determina  le modalita', i termini e le
procedure  per  l'inoltro  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza   sociale   e   degli  altri  enti  pubblici,  dell'elenco
nominativo dei pensionati, all'Amministrazione finanziaria;
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  13  febbraio  1992,
concernente   l'approvazione   dei  modelli  770  che  devono  essere
presentati nel 1992 dai sostituti  d'imposta,  nonche'  l'indicazione
delle modalita' e dei termini per l'invio su supporti magnetici degli
elenchi  nominativi  relativi  ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e
770/D-1;
  Tenuto conto che per i trattamenti  pensionistici  corrisposti  nel
1991 e' necessario stabilire le caratteristiche tecniche dei supporti
e  le  modalita' di presentazione degli elenchi in armonia con quanto
previsto dal citato decreto del Ministro delle  finanze  13  febbraio
1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze
del  16  gennaio  1982,  modificato  con  successivi  decreti  del 19
settembre 1984 e del 16  aprile  1987,  e'  sostituito  dal  seguente
comma:
  "I  dati  relativi  alle  erogazioni  di pensioni effettuate dal 1'
gennaio  1991   da   registrare   nei   supporti   magnetici   e   le
caratteristiche   tecniche   dei   supporti   stessi  sono  stabiliti
nell'allegato 1 del presente decreto".