Art. 2.
                         Controlli sanitari
  Il  controllo  sanitario,  a cura dei competenti servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali e di confine, del  pesce  fresco  e  le
relative  misure  adottate  dai  veterinari  ispettori in ordine alla
distruzione di  detto  pesce  in  caso  di  parassitosi  a  carattere
invasivo delle parti edibili, ovvero in ordine all'eventuale bonifica
o  risanamento,  sono  effettuati  secondo  i  criteri specificamente
riportati nella circolare ministeriale dell'11  marzo  1992,  n.  10,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica del 14 marzo
1992, n. 62.