Art. 3. Processi di risanamento 1. Al fine di garantire l'efficacia dei processi di bonifica o risanamento del pesce fresco trasferito dai mercati ittici, sotto vincolo sanitario, agli impianti di congelazione o surgelazione specificamente autorizzati, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, a tale trattamento dalla competente unita' sanitaria locale, ovvero a quelli per la conservazione in scatola o in altre confezioni, previo trattamento termico, e' necessario che: a) le operazioni di decapitazione, eviscerazione ivi compresa quella delle sardine e delle alici, sfilettatura con verifica dell'assenza di parassiti nelle parti edibili e toelettatura finale, siano condotte in modo igienico ed accurato; b) la tecnologia di applicazione delle basse temperature tenga conto dello spessore e della massa dei prodotti da congelare in modo da garantire che - nei tempi all'uopo necessari, qualunque essi siano - si raggiungano al cuore del prodotto valori di temperatura di meno 20 C od inferiori; solo a partire dai valori cosi' conseguiti, possono ritenersi sufficienti 24 ore di congelazione; c) il tempo minimo di 10 minuti di trattamento termico deve ritenersi sufficiente a partire dal momento in cui i valori di temperatura in ogni punto del prodotto hanno raggiunto almeno i 60 C. Analogo criterio vale qualora il trattamento termico sia applicato nella fase finale di lavorazione a prodotti gia' confezionati. 2. Dell'effettuazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettera b) e' fatto obbligo di autocertificazione.