Art. 5. Obblighi per i responsabili degli impianti I responsabili degli impianti di cui all'art. 3 o degli stabilimenti o laboratori di cui all'art. 4, sono tenuti a: a) assicurare che gli scarti della eviscerazione e delle altre operazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), siano tenuti separati dai prodotti destinati al consumo ed, in mancanza di dispositivi speciali per il loro continuo allontanamento ed efficace smaltimento, siano posti in appositi recipienti - in materiale resistente alla corrosione, a tenuta perfetta, muniti di coperchio, facili da pulire, disinfettare e disinfestare - da rimuovere e porre in apposito locale per la loro successiva distruzione o allontanamento ed efficace smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni; b) assicurare che i depositi frigoriferi utilizzati per il risanamento con le basse temperature, siano dotati, ai fini di un adeguato autocontrollo e di una piu' agevole vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria competente, di termometri registratori i cui grafici devono essere tenuti a disposizione degli organi di vigilanza per almeno tre mesi; c) compilare un registro di carico e scarico con annotazione delle partite di pesce fresco pervenute, dei tempi di congelazione impiegati e delle partite distribuite. Analogo registro deve essere attivato presso gli stabilimenti o laboratori di conservazione in scatola o in altre confezioni del pesce previo trattamento termico, per le relative annotazioni delle partite di pesce in entrata, dei tempi e delle temperature adottate per il trattamento termico e delle partite distribuite; d) al fine di consentire l'attuazione di specifici programmi di vigilanza, informare l'unita' sanitaria locale competente per territorio, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, delle lavorazioni di risanamento dei prodotti ittici eventualmente in corso, ovvero di quelle nuove, preliminarmente all'inizio delle lavorazioni.