Art. 5.
             Obblighi per i responsabili degli impianti
  I   responsabili   degli   impianti  di  cui  all'art.  3  o  degli
stabilimenti o laboratori di cui all'art. 4, sono tenuti a:
    a) assicurare che gli scarti della eviscerazione  e  delle  altre
operazioni  di  cui  all'art.  3,  comma  1, lettera a), siano tenuti
separati dai  prodotti  destinati  al  consumo  ed,  in  mancanza  di
dispositivi  speciali per il loro continuo allontanamento ed efficace
smaltimento, siano  posti  in  appositi  recipienti  -  in  materiale
resistente  alla  corrosione, a tenuta perfetta, muniti di coperchio,
facili da pulire, disinfettare e disinfestare - da rimuovere e  porre
in   apposito   locale   per   la   loro   successiva  distruzione  o
allontanamento  ed  efficace  smaltimento  ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni;
    b)  assicurare  che  i  depositi  frigoriferi  utilizzati  per il
risanamento con le basse temperature, siano dotati, ai fini
  di un adeguato autocontrollo e di una  piu'  agevole  vigilanza  da
parte dell'autorita' sanitaria competente, di termometri registratori
i  cui  grafici  devono  essere tenuti a disposizione degli organi di
vigilanza per almeno tre mesi;
    c) compilare un registro di  carico  e  scarico  con  annotazione
delle  partite  di  pesce fresco pervenute, dei tempi di congelazione
impiegati e delle partite distribuite. Analogo registro  deve  essere
attivato  presso  gli  stabilimenti  o laboratori di conservazione in
scatola o in altre confezioni del pesce previo  trattamento  termico,
per  le  relative  annotazioni delle partite di pesce in entrata, dei
tempi e delle temperature adottate per il trattamento termico e delle
partite distribuite;
    d) al fine di consentire l'attuazione di specifici  programmi  di
vigilanza,   informare   l'unita'  sanitaria  locale  competente  per
territorio, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza  nella Gazzetta Ufficiale, delle lavorazioni di risanamento
dei prodotti ittici eventualmente in corso, ovvero di  quelle  nuove,
preliminarmente all'inizio delle lavorazioni.