Art. 6. Prodotti di importazione Il pesce congelato o surgelato e le preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo proveniente da Stati membri della CEE o dai Stati terzi devono essere accompagnati da un documento rilasciato, rispettivamente, dal fabbricante e dall'autorita' sanitaria competente dello Stato di origine, attestante i trattamenti di cui all'art. 3 ai quali sono stati sottoposti.