Art. 6.
                      Prodotti di importazione
  Il  pesce  congelato  o surgelato e le preparazioni a base di pesce
crudo o praticamente crudo proveniente da Stati membri  della  CEE  o
dai   Stati   terzi   devono  essere  accompagnati  da  un  documento
rilasciato,  rispettivamente,  dal   fabbricante   e   dall'autorita'
sanitaria competente dello Stato di origine, attestante i trattamenti
di cui all'art. 3 ai quali sono stati sottoposti.