Art. 7. D i v i e t i E' fatto divieto di: a) immettere sul mercato preparazioni a base di pesce crudo o praticamente crudo diverse da quelle previste all'art. 4; b) somministrare specialita' gastronomiche a base di pesce crudo o praticamente crudo per la preparazione delle quali siano utilizzati prodotti diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 6 ovvero diversi da prodotti della pesca gia' congelati o surgelati provenienti rispettivamente da stabilimenti di congelazione in confezioni originali o da stabilimenti di surgelazione, specificamente autorizzati al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lettere a) e b). La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 maggio 1992 Il Ministro: DE LORENZO