Art. 7.
                            D i v i e t i
  E' fatto divieto di:
    a)  immettere  sul  mercato  preparazioni a base di pesce crudo o
praticamente crudo diverse da quelle previste all'art. 4;
    b) somministrare specialita' gastronomiche a base di pesce  crudo
o praticamente crudo per la preparazione delle quali siano utilizzati
prodotti  diversi da quelli di cui agli articoli 4 e 6 ovvero diversi
da prodotti  della  pesca  gia'  congelati  o  surgelati  provenienti
rispettivamente   da   stabilimenti  di  congelazione  in  confezioni
originali  o  da   stabilimenti   di   surgelazione,   specificamente
autorizzati  al trattamento di bonifica di cui all'art. 3, lettere a)
e b).
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 12 maggio 1992
                                              Il Ministro: DE LORENZO