Art. 14. Il 1' giugno 1992 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sara' effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8. La predetta sezione di tesoreria procedera' quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.