Art. 14.
  Il 1' giugno 1992 la Banca  d'Italia  provvedera'  a  versare,  con
valuta  stesso  giorno,  presso  la  sezione  di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato, il controvalore del  capitale  nominale  dei
certificati  assegnati,  al prezzo di aggiudicazione costituito, come
indicato  negli  articoli  precedenti,  dal  prezzo  di  emissione  e
dall'importo  del  diritto  di  sottoscrizione. Tale versamento sara'
effettuato al netto della  provvigione  di  collocamento  di  cui  al
precedente art. 8.
  La predetta sezione di tesoreria procedera' quindi all'emissione di
apposite  quietanze  di  entrata  al  bilancio  dello  Stato, una per
l'importo relativo al  prezzo  di  emissione  e  l'altra  per  quello
relativo  al  diritto  di  sottoscrizione, con imputazione al capo X,
cap. 5100.