Art. 15.
  Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle  operazioni
relative  al  pagamento degli interessi sui certificati di credito ed
al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche'  ogni  altro
adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme  occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle
cedole di interesse ed al rimborso dei certificati  verranno  versate
alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella
stipulata in data 16 ottobre 1984.
  La consegna dei certificati di credito  alle  filiali  della  Banca
d'Italia   sara'   effettuata   a   cura  del  magazzino  Tesoro  del
Provveditorato generale dello Stato.
  Tutti  gli  atti  comunque  riguardanti   la   sottoscrizione   dei
certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e
la  corrispondenza  della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni
relative al collocamento dei certificati stessi,  sono  esenti  dalle
tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.