Art. 15. Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984. La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sara' effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato. Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.