Art. 2.
  Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla  prima  cedola
dei  certificati  di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il
1' dicembre 1992, e' pari al 6 per cento.
  Le cedole successive alla prima verranno determinate  col  seguente
meccanismo di calcolo:
    a)  determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento
annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro  con  scadenza  a  dodici
mesi,  relativi  alle  aste  dei  buoni medesimi tenutesi nei mesi di
settembre e ottobre  per  le  cedole  con  godimento  1'  dicembre  e
pagabili il 1' giugno successivo, e nei mesi di marzo e aprile per le
cedole con godimento 1' giugno e pagabili il 1' dicembre successivo.
  Il tasso di rendimento annuale lordo e' pari alla differenza tra il
valore  di  rimborso  (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa
per  il   prezzo   stesso,   moltiplicato   per   il   rapporto   tra
trecentosessantacinque   e   il   numero  dei  giorni  effettivi  che
compongono la durata dei BOT.
  Il  prezzo  d'asta,  per  ciascuna  emissione  di  BOT  di  cui  al
precedente comma, e' pari:
   in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli
offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;
   in  caso  di  asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo
medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste  aggiudicatarie  ed
il  prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo
dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Qualora in uno dei due mesi  di  riferimento  non  vengano  offerti
all'asta  BOT  a dodici mesi, si terra' conto unicamente del tasso di
rendimento del mese in cui e' stata effettuata l'emissione.
  Nell'eventualita' che in entrambi i mesi non  si  faccia  luogo  ad
emissione  di  BOT  a  dodici  mesi, il tasso sara' uguale all'ultimo
tasso annuale disponibile;
    b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore
della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi
piu' vicini.
  La misura delle cedole successive  alla  prima  verra'  determinata
aggiungendo  50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di
cui al punto b).
  I tassi di interesse semestrale  relativi  alle  cedole  successive
alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da
pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro
il quindicesimo giorno precedente la data di godimento  delle  cedole
stesse.