Art. 3.
  I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni
e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta,  nei  tagli
da  lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni,
1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.
  Non sono ammesse operazioni di riunione ne' di divisione dei titoli
al portatore, ne' di tramutamento in nominativi.