Art. 4.
  I certificati e le relative cedole  sono  equiparati  a  tutti  gli
effetti  ai  titoli  del  debito  pubblico  e  loro  rendite e, salva
l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto-legge   19
settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17
novembre 1986, n. 759, sono esenti:
    a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
    b) dall'imposta sulle successioni;
    c)  dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti
tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.
  Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo  i  titoli  sono   esenti
dall'obbligo   di  denuncia  e  non  possono  costituire  oggetto  di
accertamento di ufficio; anche se  denunciati,  essi  non  concorrono
alla  determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere
b) e c).
  I certificati medesimi sono  ammessi  di  diritto  alla  quotazione
ufficiale,  sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali  l'istituto di
emissione e'  autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  possono  essere
accettati    quali    depositi   cauzionali   presso   le   pubbliche
amministrazioni.