Art. 5. Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1' giugno e al 1' dicembre di ogni anno. La prima cedola e' pagabile il 1' dicembre 1992 e l'ultima il 1' giugno 1999. Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986. La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico. Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.