Art. 5.
  Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti  in  rate
semestrali posticipate al 1' giugno e al 1' dicembre di ogni anno. La
prima  cedola e' pagabile il 1' dicembre 1992 e l'ultima il 1' giugno
1999.
  Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le
filiali della Banca d'Italia, al netto  della  ritenuta  fiscale  del
12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.
  La  Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto,  a
seconda  che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico  da
lire  1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli
verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo  della
cedola afferente al suddetto taglio teorico.
  Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a
tutti  gli  effetti,  a quelle dei titoli di debito pubblico e godono
delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.