Art. 6. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 1' giugno 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procedera' agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.