Art. 8.
  L'esecuzione  delle  operazioni  relative   al   collocamento   dei
certificati  di  credito  di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
  I rapporti  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti  alle  operazioni  in parola saranno regolati dalle norme
contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
  A rimborso delle spese sostenute e a  compenso  del  servizio  reso
sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare
nominale sottoscritto, una provvigione  di  collocamento  dell'1  per
cento.
  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli  operatori  partecipanti
all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere,
senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.