Art. 8. L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia. I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985. A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento. Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.