Art. 9.
  Le offerte degli operatori, fino ad un massimo  di  cinque,  devono
essere  redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e
devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che  essi
intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.
  Il  prezzo  offerto  e'  costituito dal prezzo fisso di emissione e
dall'ulteriore importo del "diritto di sottoscrizione" che si intende
pagare. Tale maggiorazione puo' essere di  un  importo  minimo  di  5
centesimi  di  lira  oppure  di un multiplo di detta cifra; eventuali
maggiorazioni di importo diverso  vengono  arrotondate  per  eccesso,
mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si
intende pari a quella minima.
  Ciascuna  offerta  non  deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale.
  Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere  indicate  le
filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le
quali  l'operatore  intende effettuare il versamento di quanto dovuto
per i titoli risultanti assegnati.