Art. 2.
  L'amministrazione  provinciale  di  Messina, oltre agli adempimenti
disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, inviera' al
Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici  esecutivi
debitamente  approvati con delibera, relativi ai lavori progettati al
fine del riscontro di idoneita' delle previsioni progettuali  con  le
finalita' del finanziamento disposto.