Art. 2. L'amministrazione provinciale di Messina, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, inviera' al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneita' delle previsioni progettuali con le finalita' del finanziamento disposto.