Art. 3. L'intervento previsto nella presente ordinanza e' dichiarato di pubblica utilita', urgente e indifferibile e per la sua attuazione l'amministrazione provinciale, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potra' procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge. L'ente attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.