Art. 3.
  L'intervento  previsto  nella  presente  ordinanza e' dichiarato di
pubblica utilita', urgente e indifferibile e per  la  sua  attuazione
l'amministrazione  provinciale, dopo il riscontro di cui all'articolo
precedente, potra'  procedere  all'affidamento  dei  lavori  mediante
trattativa  privata  previa  gara ufficiosa tra un numero adeguato di
ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure  previa  ogni
piu' celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
  L'ente  attuatore e' impegnato ad effettuare la consegna dei lavori
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza.