Art. 2. Durante il periodo di vigenza dei divieti di cui al punto A) dell'art. 1 possono affluire nell'isola: a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune; b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune; c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune; d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonche' quelli con targa italiana noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; e) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio; g) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico compeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza del divieto di cui al punto B) dell'art. 1, possono affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.