Art. 2.
  Durante  il  periodo  di  vigenza  dei  divieti  di cui al punto A)
dell'art. 1 possono affluire nell'isola:
    a) autoveicoli  appartenenti  a  persone  stabilmente  residenti,
secondo  le  risultanze  degli  atti anagrafici, con esclusione delle
persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune;
    b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali
delle imposte di nettezza urbana,  previa  autorizzazione  rilasciata
dal comune;
    c)   autoveicoli   i   cui  proprietari  possono  dimostrare  che
trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa  autorizzazione
rilasciata dal comune;
    d)  autoveicoli  con  targa estera, sempre che siano condotti dal
proprietario o da  un  componente  della  famiglia  del  proprietario
stesso,  nonche' quelli con targa italiana noleggiati negli aeroporti
intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi  dell'art.  5  della
legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del
pacchetto turistico agevolato;
    e)  autoveicoli  per trasporto merci, sempre che non in contrasto
con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;
    f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e
antincendio;
    g)  autoveicoli  che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito  contrassegno  di  cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno
1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro  dei  trasporti,
rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
    h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che
trascorreranno  con  il  loro  veicolo almeno sette giorni nell'unico
compeggio esistente nell'isola.
  Durante il periodo di vigenza  del  divieto  di  cui  al  punto  B)
dell'art.  1, possono affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad
imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.