Art. 3.
  Chiunque  viola  i  divieti  di cui al presente decreto e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centocinquantamila   a   lire   unmilionecinquecentomila  cosi'  come
previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno  1966,
n.  599,  modificato  dal comma 3 dell'art. 113 e dell'art. 114 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.