Art. 14.
  Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 9,15%,  di  scadenza  1›
giugno 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con
decorrenza,  ad  ogni  effetto,  dal  1› maggio 1992; dovranno essere
corrisposti trentuno giorni di dietimi di interesse netti.
  All'atto del rinnovo, sara' corrisposto all'esibitore dei buoni  da
rinnovare  l'eventuale  importo  pari alla differenza fra il capitale
nominale stesso ed il  prezzo  di  aggiudicazione  dei  nuovi  buoni;
qualora  il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla
pari, l'esibitore stesso e' tenuto ad effettuare il versamento  della
somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale
dei  titoli  rinnovati. In ogni caso sara' operata la ritenuta di cui
al  decreto-legge  19  settembre  1986,  n.  556,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto
delle norme sull'arrotondamento a cinque  lire,  per  difetto  o  per
eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.
  Sono  trasferiti  ai  nuovi  buoni,  senza  che occorra al riguardo
alcuna autorizzazione o formalita', l'intestazione ed i  vincoli  dei
buoni  del  Tesoro  poliennali  9,15%,  di  scadenza  1› giugno 1992,
versati per il rinnovo.