Art. 15.
  Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali  9,15%,  di
scadenza  1›  giugno  1992,  nominativi, dovranno essere compilate su
apposite distinte descrittive dei buoni ad esse  uniti  e  presentate
soltanto  presso  le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono
essere esibite dagli incaricati della  Banca  d'Italia  stessa  o  da
altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.
  Le  richieste  di rinnovo possono essere firmate e presentate anche
da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare.  La  Banca
d'Italia  rilascera'  apposite  ricevute per il capitale nominale dei
nuovi buoni.
  La  consegna  dei  nuovi  buoni  nominativi  sara'  disposta  dalla
Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio secondo, a favore delle
filiali della  Banca  d'Italia,  tramite  le  competenti  sezioni  di
tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro
delle ricevute rilasciate.
  I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 9,15% - 1› giugno
1992,  nominativi,  che  non  intendano  avvalersi  della facolta' di
chiederne il rinnovo con le modalita' indicate nel presente articolo,
dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del  Tesoro  -
Servizio  secondo,  per  il  tramite  delle direzioni provinciali del
Tesoro, nei  termini  e  con  le  modalita'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni in materia di debito pubblico; sara' operata la ritenuta
di  cui  al  citato  decreto-legge  19  settembre  1986,  n. 556, con
arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.