Art. 2.
  I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente  decreto  sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e  1.000.000.000  di
capitale nominale.
  Per  esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere
allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.
  In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi  di
scadenza  1›  giugno  1992,  nonche'  di  quelle di sottoscrizione da
effettuarsi per il tramite della  Direzione  generale  del  Tesoro  -
Servizio  secondo,  di  cui  al  successivo  art.  17, possono essere
rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire  centomila
o   multiplo  di  tale  cifra.  Al  fine  di  consentire  l'eventuale
tramutamento al portatore di  tali  titoli  nominativi,  e'  previsto
l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500
mila e 1 milione.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere  presentati
per il tramutamento al nome.
  I  buoni  nominativi  potranno,  su  domanda  degli aventi diritto,
essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano  gravati  da
vincoli  differenti,  potranno  essere riuniti al nome della medesima
persona o del medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I segni caratteristici dei titoli nominativi sono  quelli  indicati
nel  decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.