Art. 3 (Costi ammissibili) 1. I costi devono essere relativi a spese strettamente connesse al raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a: a) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa, nonche' le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio; b) opere edili strettamente connesse e dimensionate, anche dal punto di vista funzionale, ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature di cui alla precedente lettera a) ed esclusivamente dedicate a quest'ultimi; c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel rispetto delle vigenti norme, nonche' strumentazioni in grado di consentire la misura dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, dimensionati alle opere e agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b); d) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 3. Non sono ammissibili i costi relativi ad espropri, a oneri di urbanizzazione, ad acquisto di terreni, ad indennizzi, ad oneri finanziari, ad atti amministrativi, a revisione prezzi, ad imprevisti.