Art. 3
                         (Costi ammissibili)
1.  I  costi  devono essere relativi a spese strettamente connesse al
raggiungimento delle finalita'  di  cui  all'art.  1  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10.
2. Sono ammissibili i costi, al netto di IVA, relativi a:
  a)  acquisto  dei  macchinari,  degli impianti e delle attrezzature
relative alla  realizzazione  dell'iniziativa,  nonche'  le  relative
spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
  b)  opere  edili  strettamente  connesse  e dimensionate, anche dal
punto di vista  funzionale,  ai  macchinari,  agli  impianti  e  alle
attrezzature  di  cui  alla precedente lettera a)  ed  esclusivamente
dedicate a quest'ultimi;
  c) altri impianti indispensabili per l'esercizio nel rispetto delle
vigenti norme, nonche'  strumentazioni  in  grado  di  consentire  la
misura  dei parametri caratterizzanti l'iniziativa, dimensionati alle
opere e agli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b);
  d) spese per direzione lavori e collaudi previsti  dalla  normativa
vigente  per  la parte strettamente afferente le opere e gli impianti
di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
3. Non sono ammissibili i costi relativi  ad  espropri,  a  oneri  di
urbanizzazione,  ad  acquisto  di  terreni,  ad  indennizzi, ad oneri
finanziari,  ad  atti  amministrativi,   a   revisione   prezzi,   ad
imprevisti.