IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270; Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987), 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988), 22 agosto 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988), 18 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1989), 13 gennaio 1990 e 23 gennaio 1990 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1990) e 21 marzo 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990) con il quale, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata; Visto il decreto-legge 6 maggio 1991, n. 172, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1991, n. 244; Vista la legge 31 gennaio 1983, n. 25, recante norme sulla regolamentazione dell'esercizio dell'attivita' di "Tecnico di radiologia medica"; Ritenuta l'opportunita', nel contesto di una generale revisione del vigente assetto ordinamentale del settore, che gli insegnamenti gia' affidati, nei piani orari degli istituti professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione nonche' nell'Istituto professionale internazionale per l'artigianato liutario e del legno, ad esperti siano ricondotti a classe di concorso; Ritenuta, altresi', la necessita' di istituire una nuova classe di concorso per l'insegnamento di "conversazione in lingua straniera negli istituti secondari di secondo grado" al fine di realizzare un sistema ordinario di reclutamento di personale dotato di particolari requisiti e conoscenze linguistiche; Ritenuto che tale intervento didattico, allo stato attuale, anche attraverso le prestazioni professionali di esperti di madre lingua, debba differenziarsi da quello dei docenti di lingua e letteratura straniera, sia per quanto riguarda i contenuti culturali, didattici e formativi propri, sia per lo stretto raccordo con un cultura diversa da quella italiana; Ritenuta pertanto la necessita' di apportare modifiche ed integrazioni alle tabelle A e C allegate al sopracitato decreto ministeriale 3 settembre 1982; Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che si e' espresso al riguardo nelle adunanze del 24 aprile 1991 (prot. 4136) e del 16 luglio 1991 (prot. 7043); Ritenuto di doversi discostare dal predetto parere limitatamente alla previsione, fra i titoli di accesso alla istituenda classe di concorso LVII (tabella C), del diploma di perito per il turismo, in considerazione della circostanza che il percorso formativo che impronta il curricolo scolastico cui consegue il rilascio del predetto titolo non appare congruente con il tipo d'insegnamento al quale si consentirebbe l'accesso con la citata classe di concorso in quanto l'azienda "albergo", pur rientrando in generale nel concetto di turismo, presenta dal punto di vista gestionale caratteristiche del tutto peculiari; Ritenuto di doversi discostare dal predetto parere relativamente alla istituenda classe di concorso di "conversazione in lingua straniera" per quanto attiene alla previsione dei titoli d'accesso di livello universitario, e cio' sia in considerazione della funzione specifica del conversatore in lingua straniera, funzione che non deve consistere nell'insegnare letteratura, linguaggi settoriali o grammatica - compiti propri del docente di lingua e civilta' straniere - bensi' nel proporsi come modello di comunicazione anche paraverbale ed extraverbale e come esperto della cultura, antropologicamente intesa, del Paese di cui diffonde la lingua; sia in considerazione del fatto che per gli insegnamenti previsti nella tabella C i titoli d'accesso previsti consistono generalmente nel di- ploma di scuola secondaria superiore; Decreta: Art. 1. 1. La tabella A, allegata al decreto ministeriale 3 settembre 1982 citato in premessa, tenuto conto dell'ordine progressivo della numerazione delle classi di concorso, e' modificata come segue: ===================================================================== Classi di Titoli di Insegnamenti relativi Diploma concorso ammissione al alla classe di concorso di abili- concorso tazione corri- sponden- te --------------------------------------------------------------------- XXXVII. - Non modificati Aggiungere gli inse- Non modi- Educazione musi- gnamenti ficato cale negli isti- sottoindicati: tuti di istru- Strumento musicale: zione secondaria violino; di secondo grado Cultura musicale (4) nell'istituto professionale per l'artigianato liutario e del legno. XLIX. - Igiene, anatomia, fisiologia, pato- logia e tecnica radiologica (soppressa) -------------------- (4) Tale insegnamento e' riservato a coloro che sono in possesso del diploma di "paleografia e filologia musicale". 2. L'elenco delle classi di concorso a cattedre di istruzione secondaria ed artistica e' modificato di conseguenza.