IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                                  E
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'art. 1 della legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  modificata
dalla  legge  8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 152,  concernente  la  disciplina  della
preparazione e del commercio dei mangimi;
  Visto   il  decreto  2  maggio  1985,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  136/1985,  recante  norme  in
materia  di additivi per mangimi, modificato da ultimo con decreto 21
agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218/1991;
  Vista la direttiva n. 91/248/CEE del  19  aprile  1991,  pubblicata
nella  "Gazzetta  Ufficiale"  CEE n. L 124 del 18 maggio 1991, con la
quale e' stato modificato l'allegato II della direttiva n. 70/524/CEE
del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli
animali, con l'aggiunta dell'associazione Narasin-Nicarbazina  tra  i
"coccidiostatici e altre sostanze medicamentose";
  Viste  le  direttive  n. 91/508/CEE e n. 91/620/CEE rispettivamente
del  9  settembre  1991  e   del   22   novembre   1991,   pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 25 novembre 1991 e
nella  "Gazzetta  Ufficiale" CEE n. L 334 del 5 dicembre 1991, con le
quali e' stata prorogata la durata dell'autorizzazione e integrata la
colonna "altre  disposizioni"  relativa  alla  suddetta  associazione
Narasin-Nicarbazina;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9,
della citata legge del 15 febbraio 1963, n. 281;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Visto  l'art.  6,  sub  u),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'allegato  al  decreto  2 maggio 1985, recante norme in materia di
additivi  per  mangimi,  citato   nelle   premesse,   e'   modificato
conformemente all'allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 22 maggio 1992
                      Il Ministro della sanita'
                             DE LORENZO
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                GORIA
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
                               BODRATO