IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modifiche, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; Visto il regolamento CEE n. 985/68 del Consiglio del 15 luglio 1968, e successive modifiche, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte; Visto il regolamento CEE n. 570/88 della Commissione del 16 febbraio 1988 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto al burro ed al burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 124/92; Visto il regolamento CEE n. 569/88 della Commissione del 16 febbraio che stabilisce modalita' comuni di controllo delle utilizzazioni e della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.); Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1988, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1988 e la circolare n. 5 del 20 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1991, concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 570/88; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, ed in particolare l'art. 4, terzo comma, che consente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di adottare, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti ai regolamenti emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica agraria; Considerato che il regolamento CEE n. 570/88 ha subito importanti modifiche ed e' pertanto opportuno emanare nuove prescrizioni appli- cative; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del regolamento CEE n. 570/88, in seguito denominato "regolamento", e' messo in vendita, con la procedura della gara permanente, burro detenuto dagli organismi d'intervento, destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione dei prodotti della pasticceria, dei gelati e degli altri prodotti alimentari. 2. E' altresi' concesso un aiuto secondo la stessa procedura: a) al burro di mercato classificato nei Paesi comunitari di produzione secondo quanto prescritto all'art. 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento CEE n. 985/68 e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformita'; b) al burro concentrato, prodotto con burro o crema, che possiede i requisiti fissati all'allegato IV del "regolamento"; c) alla crema di latte che possiede i requisiti previsti all'art. 1, secondo comma, lettera c), del "regolamento" e viene utilizzata conformemente alle disposizioni del medesimo. 3. Il burro, il burro concentrato e la crema di latte che usufruiscono di una riduzione di prezzo o di un aiuto ai sensi del "regolamento" debbono essere incorporati esclusivamente, fatti salvi, se del caso, i prodotti intermedi di cui all'art. 9 del "regolamento", nei prodotti finiti previsti all'art. 4 del medesimo. 4. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 del "regolamento", la crema di latte, il burro e il burro concentrato di cui al comma precedente devono essere utilizzati: a) previa aggiunta dei rivelatori prescritti all'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento": durante la fabbricazione del burro concentrato effettuata conformemente alle disposizioni del "regolamento"; nel burro allo stato in cui si trova; nella crema di latte; b) oppure, limitatamente al burro e al burro concentrato ottenuto conformemente alle disposizioni del "regolamento", senza aggiunta di rivelatori. In tal caso nello stabilimento devono essere utilizzati almeno i quantitativi indicati all'art. 3, lettera b), del "regolamento".