Art. 10.
  1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli
articoli  2 e 3 del presente decreto, gli importatori e i rivenditori
di burro  o  burro  concentrato  non  contenenti  rivelatori,  e  gli
stabilimenti   che   fabbricano  prodotti  intermedi  non  contenenti
rivelatori,  devono  tenere  in  permanenza  per  ogni  magazzino   o
deposito,  un  registro  bollato  a  norma  di legge, preventivamente
vidimato dagli  "organi  di  controllo"  competenti  per  territorio.
Tuttavia  qualora  si  tratti  di  stabilimenti  autorizzati ai sensi
dell'art. 2 a ricondizionare  il  burro  concentrato  addizionato  di
rivelatori   il   suddetto   registro   e'   vidimato   dagli  uffici
dell'Ispettorato per la repressione delle frodi.
  2. Gli importatori e i rivenditori di burro o  di  crema  di  latte
contenenti  rivelatori, o di burro concentrato tracciato, di prodotti
intermedi  contenenti  rivelatori,  da  utilizzare   ai   sensi   del
"regolamento"   devono  tenere  per  ogni  magazzino  o  deposito  un
esemplare di registro bollato a  norma  di  legge  e  preventivamente
vidimato  dagli  uffici  dell'Ispettorato  per  la  repressione delle
frodi.
  3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi
contenenti rivelatori, che utilizzano crema di latte, burro  o  burro
concentrato   con   aggiunta   di  rivelatori  o  prodotti  intermedi
contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui  all'art.  4
del  "regolamento",  devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un
esemplare di  registro  bollato  a  norma  di  legge  preventivamente
vidimato  dall'Ispettorato  per la repressione delle frodi competente
per territorio.
  4. Sono esonerati dalla tenuta dei registri specifici i  laboratori
che  si avvalgono della deroga prevista all'art. 23, paragrafo 5, del
"regolamento". Tali laboratori devono tuttavia tenere tutti gli altri
documenti commerciali ed esibirli in caso di verifiche da parte degli
incaricati dei controlli.
  5. Ogni esemplare di registro deve essere  custodito  negli  uffici
del  magazzino  o  del  deposito  nel  quale  trovansi  le partite di
prodotto oggetto della contabilita'.
  6. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente
in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
  7. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino  o
deposito, piu' locali contigui e intercomunicanti.
  8. Per magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un
unico  stabilimento,  la  contabilita' puo' essere tenuta in un unico
registro.
  9. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti  nel
complesso   aziendale   di   un   unico   stabilimento   deve  essere
preventivamente comunicata agli  organi  abilitati  ad  effettuare  i
controlli  competenti  per  territorio  che  provvedono a constatarne
l'idoneita'.
  10. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi
prodotti che usufruiscono di un  aiuto  o  di  riduzione  del  prezzo
dovranno adottare una contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti
utilizzando  a  tal  fine  registri  separati nell'ambito di ciascuna
disposizione o di ciascun regolamento.
  11.  Tutte  le  registrazioni  effettuate  ai  sensi  del  presente
articolo  devono  essere  comprovate   da   adeguata   documentazione
commerciale quali bolle di consegna e fatture.
  12.  Il  registro  di  cui  al presente articolo puo' essere tenuto
previo parere favorevole dell'"organo di  controllo"  o  dell'ufficio
dell'Ispettorato  per  la repressione delle frodi, anche per mezzo di
registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti
dai tabulati preventivamente  numerati  e  vidimati  dall'"organo  di
controllo"  o  dell'ufficio  dell'Ispettorato della repressione delle
frodi, sui quali  debbono  essere  riportate  giornalmente  tutte  le
annotazioni prescritte dal presente decreto.
  13. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro
e  la  crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato
con  o  senza  rivelatori  ed  i  prodotti  intermedi  dovra'  essere
riportata,   oltre  a  quanto  indicato  al  precedente  art.  8,  la
destinazione indicata nell'offerta (formula A/C/D o  formula  B),  il
numero  d'ordine  con  il  quale e' stata identificata l'offerta e il
riferimento al "regolamento".
  14. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, destinato alla
fabbricazione dei prodotti finali, di prodotti intermedi o  a  subire
l'aggiunta  di  rivelatori,  che  usufruisce di un aiuto, fatto salvo
quanto  previsto  all'art.  1,  secondo  comma,   lettera   a),   del
"regolamento",  debbono  figurare  sulla documentazione commerciale e
sugli imballaggi i  quali  debbono  riportare  altresi'  impressa  la
ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.