Art. 10. 1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, gli importatori e i rivenditori di burro o burro concentrato non contenenti rivelatori, e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi non contenenti rivelatori, devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma di legge, preventivamente vidimato dagli "organi di controllo" competenti per territorio. Tuttavia qualora si tratti di stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 2 a ricondizionare il burro concentrato addizionato di rivelatori il suddetto registro e' vidimato dagli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi. 2. Gli importatori e i rivenditori di burro o di crema di latte contenenti rivelatori, o di burro concentrato tracciato, di prodotti intermedi contenenti rivelatori, da utilizzare ai sensi del "regolamento" devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro bollato a norma di legge e preventivamente vidimato dagli uffici dell'Ispettorato per la repressione delle frodi. 3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi contenenti rivelatori, che utilizzano crema di latte, burro o burro concentrato con aggiunta di rivelatori o prodotti intermedi contenenti rivelatori da incorporare nei prodotti di cui all'art. 4 del "regolamento", devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro bollato a norma di legge preventivamente vidimato dall'Ispettorato per la repressione delle frodi competente per territorio. 4. Sono esonerati dalla tenuta dei registri specifici i laboratori che si avvalgono della deroga prevista all'art. 23, paragrafo 5, del "regolamento". Tali laboratori devono tuttavia tenere tutti gli altri documenti commerciali ed esibirli in caso di verifiche da parte degli incaricati dei controlli. 5. Ogni esemplare di registro deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di prodotto oggetto della contabilita'. 6. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto. 7. Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o deposito, piu' locali contigui e intercomunicanti. 8. Per magazzini o depositi ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico registro. 9. L'eventuale esistenza di magazzini o depositi non ricadenti nel complesso aziendale di un unico stabilimento deve essere preventivamente comunicata agli organi abilitati ad effettuare i controlli competenti per territorio che provvedono a constatarne l'idoneita'. 10. I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati nell'ambito di ciascuna disposizione o di ciascun regolamento. 11. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture. 12. Il registro di cui al presente articolo puo' essere tenuto previo parere favorevole dell'"organo di controllo" o dell'ufficio dell'Ispettorato per la repressione delle frodi, anche per mezzo di registrazioni meccanografiche. In tal caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente numerati e vidimati dall'"organo di controllo" o dell'ufficio dell'Ispettorato della repressione delle frodi, sui quali debbono essere riportate giornalmente tutte le annotazioni prescritte dal presente decreto. 13. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro e la crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovra' essere riportata, oltre a quanto indicato al precedente art. 8, la destinazione indicata nell'offerta (formula A/C/D o formula B), il numero d'ordine con il quale e' stata identificata l'offerta e il riferimento al "regolamento". 14. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, destinato alla fabbricazione dei prodotti finali, di prodotti intermedi o a subire l'aggiunta di rivelatori, che usufruisce di un aiuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, secondo comma, lettera a), del "regolamento", debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi i quali debbono riportare altresi' impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.