Art. 11.
  1.  Gli  aggiudicatari  che provvedono alla fabbricazione del burro
concentrato, addizionato  o  meno  di  rivelatori,  all'aggiunta  dei
rivelatori  al  burro o alla crema di latte, al ricondizionamento del
burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di  cui
al precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo
2),  lettera c), del "regolamento" con riferimento agli estremi delle
fatture di acquisto o delle bolle  doganali  o  provvisoriamente  del
documento  di  accompagnamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, specificando  la  quantita'  e  il
tipo  di  prodotti  denaturanti utilizzati e la destinazione prevista
(formula A/C/D o formula B).
  2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni  in-
dicate   al  primo  comma  del  presente  articolo  per  conto  degli
aggiudicatari devono  specificare  nel  registro  i  quantitativi  di
prodotto restituiti all'aggiudicatario.
  3.  Gli  aggiudicatari  che provvedono a far eseguire da altri, per
proprio conto ed a proprio nome, le operazioni di cui al primo  comma
del  presente  articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi
di prodotto inviati per essere concentrati o denaturati o concentrati
e denaturati e la quantita' dei prodotti restituiti.
  4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con  o
senza  aggiunta  di  rivelatori  per  la  fabbricazione  di  prodotti
intermedi  devono  annotare  giornalmente  nel  registro  di  cui  al
precedente  art.  10  i quantitativi di burro o di burro concentrato,
tracciati e non, introdotti negli stabilimenti e  i  quantitativi  di
altre  materie  grasse  introdotte con riferimento agli estremi della
fattura di acquisto, delle  bolle  doganali  o  provvisoriamente  del
documento  di  accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro
composizione,  i  prodotti  ottenuti,  la   loro   composizione   con
l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi
ceduti  con  l'indicazione  della destinazione, della data di uscita,
del nome ed indirizzo dei detentori.
  5. Gli importatori e i rivenditori di burro,  burro  concentrato  o
prodotti intermedi, tracciati o meno, o di crema di latte addizionata
di   rivelatori   destinati   ad   essere  utilizzati  ai  sensi  del
"regolamento", devono annotare giornalmente nel registro previsto  al
precedente  art.  10  le  quantita' dei prodotti medesimi importati o
acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di
accompagnamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
ottobre  1978,  n.  627,  oppure,  delle  bolle  doganali, nonche' le
quantita' di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalita'  e
gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione
e la destinazione prevista.
  6.  Gli  utilizzatori  finali  di  crema  di  latte  addizionata di
rivelatori,  di  burro,  burro  concentrato  o  prodotti   intermedi,
tracciati  o meno, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10,
quarto comma, devono annotare giornalmente nel  registro  di  cui  al
precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2,
lettera  c),  del  "regolamento"  con  riferimento agli estremi delle
fatture  di  acquisto   o   delle   bolle   doganali   o   bolle   di
accompagnamento,  specificando la data di incorporazione nei prodotti
finali e le  sottovoci  della  nomenclatura  combinata  dei  prodotti
finiti.
  7.  Nella  contabilita' degli aggiudicatari dovra' inoltre figurare
quanto  indicato  all'art.  12,  paragrafo   1,   lettera   b),   del
"regolamento".