Art. 11. 1. Gli aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, all'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte, al ricondizionamento del burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei registri di cui al precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2), lettera c), del "regolamento" con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, specificando la quantita' e il tipo di prodotti denaturanti utilizzati e la destinazione prevista (formula A/C/D o formula B). 2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni in- dicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di prodotto restituiti all'aggiudicatario. 3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire da altri, per proprio conto ed a proprio nome, le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi di prodotto inviati per essere concentrati o denaturati o concentrati e denaturati e la quantita' dei prodotti restituiti. 4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti con l'indicazione della destinazione, della data di uscita, del nome ed indirizzo dei detentori. 5. Gli importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, o di crema di latte addizionata di rivelatori destinati ad essere utilizzati ai sensi del "regolamento", devono annotare giornalmente nel registro previsto al precedente art. 10 le quantita' dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure, delle bolle doganali, nonche' le quantita' di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalita' e gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione e la destinazione prevista. 6. Gli utilizzatori finali di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10, quarto comma, devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10, le indicazioni previste all'art. 10, paragrafo 2, lettera c), del "regolamento" con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, specificando la data di incorporazione nei prodotti finali e le sottovoci della nomenclatura combinata dei prodotti finiti. 7. Nella contabilita' degli aggiudicatari dovra' inoltre figurare quanto indicato all'art. 12, paragrafo 1, lettera b), del "regolamento".