Art. 12. 1. Le offerte per partecipare alle gare per acquistare burro ai sensi del "regolamento" devono essere presentate agli organismi d'intervento dove e' depositato il burro e devono contenere tutte le indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento". 2. Le offerte per partecipare alle gare per la concessione dell'aiuto devono essere presentate all'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori o, secondo il caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finali o nei prodotti intermedi. 3. I concorrenti, per la presentazione delle offerte e per la costituzione delle cauzioni di gara e di trasformazione, dovranno attenersi alle disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) secondo quanto previsto dal "regolamento" ed in conformita' dell'art. 5 del regolamento CEE n. 569/88. 4. L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad ogni aggiudicazione e per ogni garanzia di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18 del "regolamento" ad informare gli "organi di controllo" territorialmente competenti in relazione alla sede dell'aggiudicatario dei quantitativi di prodotto oggetto del contratto di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per lo svolgimento degli accertamenti previsti dal "regolamento" e dal presente decreto, nonche' a dare immediata comunicazione ai partecipanti dei risultati dell'aggiudicazione rispettando quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".