Art. 12.
  1.  Le  offerte  per  partecipare alle gare per acquistare burro ai
sensi del  "regolamento"  devono  essere  presentate  agli  organismi
d'intervento  dove e' depositato il burro e devono contenere tutte le
indicazioni previste all'art. 16, paragrafi 2 e 4, del "regolamento".
  2.  Le  offerte  per  partecipare  alle  gare  per  la  concessione
dell'aiuto  devono  essere  presentate all'organismo competente dello
Stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori  o,
secondo   il   caso,   la   fabbricazione  del  burro  concentrato  o
l'incorporazione  del  burro  nei  prodotti  finali  o  nei  prodotti
intermedi.
  3.  I  concorrenti,  per  la  presentazione  delle offerte e per la
costituzione delle cauzioni di gara  e  di  trasformazione,  dovranno
attenersi  alle  disposizioni impartite dall'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.)  secondo  quanto  previsto
dal  "regolamento"  ed in conformita' dell'art. 5 del regolamento CEE
n. 569/88.
  4. L'A.I.M.A. provvedera', in relazione ad  ogni  aggiudicazione  e
per  ogni  garanzia  di trasformazione prestata ai sensi dell'art. 18
del  "regolamento"   ad   informare   gli   "organi   di   controllo"
territorialmente     competenti     in     relazione     alla    sede
dell'aggiudicatario  dei  quantitativi  di   prodotto   oggetto   del
contratto  di vendita o dell'aiuto e di ogni altro elemento utile per
lo svolgimento degli accertamenti previsti dal  "regolamento"  e  dal
presente   decreto,   nonche'   a  dare  immediata  comunicazione  ai
partecipanti dei  risultati  dell'aggiudicazione  rispettando  quanto
stabilito agli articoli 20, 21 e 22 del "regolamento".