Art. 13.
  1.  I contratti relativi alle vendite di crema di latte addizionata
di rivelatori, di burro,  burro  concentrato  o  prodotti  intermedi,
addizionati  o  meno  di  rivelatori, devono riportare le indicazioni
previste all'art. 12, paragrafo 1, lettera c),  del  "regolamento"  e
per  quelli  relativi  alle  vendite  di prodotti intermedi anche gli
impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera b).
  2. Qualora la crema di latte, il  burro  o  il  burro  concentrato,
addizionati  di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali
che acquistano un  quantitativo  massimo  complessivo  non  superiore
durante  un  anno a 9 tonn. di burro o 7 tonn. di burro concentrato o
un quantitativo equivalente contenuto nei  prodotti  intermedi  o  14
tonn.  di  crema  di  latte,  per  i  controlli  di  cui all'art. 23,
paragrafo 3, del "regolamento", si applicano le disposizioni previste
all'art. 23, paragrafo 5, del "regolamento" medesimo. In tal caso  la
vendita  puo'  avvenire  soltanto  mediante contratto scritto, con il
quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non
superiore a quello indicato al presente comma ed a  trasformarlo  nei
prodotti  indicati  in una delle formule "A/C/D o B" nel rispetto dei
termini e modalita' previsti dal "regolamento" e dichiari di essere a
conoscenza delle sanzioni in cui incorrera' qualora risulti  che  gli
impegni sottoscritti non sono stati rispettati.