Art. 13. 1. I contratti relativi alle vendite di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, devono riportare le indicazioni previste all'art. 12, paragrafo 1, lettera c), del "regolamento" e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera b). 2. Qualora la crema di latte, il burro o il burro concentrato, addizionati di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali che acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 9 tonn. di burro o 7 tonn. di burro concentrato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi o 14 tonn. di crema di latte, per i controlli di cui all'art. 23, paragrafo 3, del "regolamento", si applicano le disposizioni previste all'art. 23, paragrafo 5, del "regolamento" medesimo. In tal caso la vendita puo' avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a quello indicato al presente comma ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule "A/C/D o B" nel rispetto dei termini e modalita' previsti dal "regolamento" e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrera' qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.