Art. 14.
  1.   Le   imprese   aggiudicatarie  di  burro,  che  effettuano  la
concentrazione o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano
l'aggiunta alla crema di latte dei rivelatori,  il  ricondizionamento
del  burro  concentrato,  nonche' gli importatori ed i rivenditori di
burro o crema tracciati, di burro concentrato tracciato  o  meno,  di
prodotti  intermedi,  devono  provvedere  a mezzo telegramma, telex o
telefax, entro le 24 ore  successive  all'avvenuto  trasferimento,  a
comunicare  agli  uffici  dell'ispettorato  per  la repressione delle
frodi o agli "organi  di  controllo"  competenti  per  territorio  di
partenza  e destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto
da utilizzare ai sensi del "regolamento".
  2. La comunicazione deve contenere:
    a) le generalita' e l'indirizzo del destinatario o  magazzino  di
deposito di destinazione;
    b)  l'indicazione  della quantita', la descrizione del prodotto e
la destinazione prescritta;
    c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;
    d) la data di aggiudicazione  del  burro  nonche'  quella  limite
entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali;
    e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;
    f)  gli  estremi  della comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. ai
sensi dell'art. 12, quinto comma,  ovvero  del  documento  T5  o  del
documento amministrativo unico cui si riferisce la partita importata.
  3.  Gli  operatori  di  cui  al  primo comma del presente articolo,
qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al
precedente art. 13, secondo comma, in deroga a quanto  stabilito  nel
precedente  comma, anche per quanto riguarda i termini di invio delle
comunicazioni, devono comunicare, mediante lettera raccomandata  agli
"organi   di  controllo"  od  agli  uffici  dell'Ispettorato  per  la
repressione delle frodi competenti per  i  territori  di  partenza  e
destinazione l'avvenuta cessione del prodotto.
  4.  Copia  del  contratto  di cui al secondo comma dell'art. 13 del
presente decreto dovra' essere preventivamente  inviata  agli  uffici
dell'Ispettorato  per  la  repressione  delle  frodi territorialmente
competenti in relazione alla  sede  della  ditta  importatrice  e  di
quella utilizzatrice.